Il dispositivo “start assist” non rende il veicolo qualificabile come ciclomotore e, quindi, lo stesso non è soggetto alle norme del cds per la circolazione dei ciclomotori, in quanto il predetto mezzo può al più raggiungere una velocità massima di 6 KM/h. Pertanto, è annullabile, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. 31.01.2003, il verbale che, nel qualificare come ciclomotore la bicicletta a pedalata assistita, ritenga tale veicolo un mezzo soggetto alle norme del codice della strada e, quindi, passibile di sanzione amministrativa. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Palermo del 29 settembre 2020, n. 2881.