Muovendosi nel solco già tracciato da sedimentato orientamento esegetico, con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che costituisce sempre abusivo esercizio della professione legale lo svolgimento dell’attività riservata al professionista iscritto nell’albo degli avvocati, anche nel caso in cui l’agente abbia fatto firmare l’atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato, sul punto evidenziando che, diversamente opinando, risulterebbe vanificato il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale escamotage per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione (Cassazione penale, sezione II, sentenza 18 gennaio 2021, n. 1931).
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