Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato una donna per il reato di detenzione illegale di due fucili da caccia e del relativo munizionamento, la Corte di Cassazione (sentenza 15 maggio 2020, n. 15199) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’aver accettato con beneficio di inventario l’eredità del marito determinava che i due patrimoni, il suo e quello del coniuge defunto, restassero separati, ciò in ogni caso incidendo sulla sussistenza del dolo richiesto per punire l’autore del fatto – ha diversamente riaffermato il principio secondo cui, da un lato, non basta la sola accettazione con beneficio di inventario a sollevare l’erede dagli obblighi specifici e ulteriori che gli derivano dalle caratteristiche di quei beni, compresi nella successione, in ragione del rapporto materiale di disponibilità delle armi che, comunque, si genera e, dall’altro, che laddove la donna avesse ignorato l’obbligo di denuncia o non avesse conosciuto i doveri che gravano sul soggetto (anche iure ereditario) che entra nella disponibilità delle armi, si sarebbe comunque generato un errore su norma penale o su disposizione “strutturalmente” implicata da essa, che ne connota la tipicità, e che risulta ininfluente, ai sensi dell’art. 5 c.p.
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