In tema di danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.) l’attore è tenuto a provare il fatto, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto, mentre il convenuto può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, ossia quell’evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Milano n. 1536/2020 del 18 febbraio 2020.
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