In tema di contenuto dell’atto interruttivo della prescrizione, la costituzione in mora non è soggetta a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (nel caso di specie erano state inviate delle raccomandate a/r in toni pacati e cortesi, recanti “viva preghiera di comunicare in che data avranno inizio i lavori”). É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 31 maggio 2021, n. 15140.
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