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I danni derivanti dalla perdita del guadagno di un’attività commerciale per loro stessa natura evidenziano la pratica impossibilità di una precisa dimostrazione. Ciò non di meno, spetta all’attore l’onere di fornire elementi, di natura contabile o fiscale, con riguardo, indicativamente, alla consistenza ed alla redditività dell’esercizio commerciale, al fatturato e agli utili realizzati negli anni precedenti, all’incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 3 novembre 2021, n. 31251.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza 28 ottobre 2021, n. 39005, hanno dato risposta al seguente quesito: «se, nel disporre la misura cautelare prevista dall’art. 282-ter c.p.p., il giudice debba determinare specificamente i luoghi oggetto del divieto di avvicinamento e di mantenimento di una determinata distanza».
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 novembre 2021, ha rigettato la domanda di un condomino volta ad affermare la responsabilità del condominio per un atto di emulazione consistente in una deliberazione dell’assemblea in tema di destinazione di uso delle parti comuni.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 231/2021 ha dichiarato costituzionalmente legittime le misure penali di comunità introdotte dal D.Lgs. n. 121/2018 ma ha tuttavia auspicato “l’adozione di scelte volte ad ampliare la sfera applicativa delle misure alternative alla detenzione inframuraria”, in considerazione della preminenza attribuita alla finalità educativa e socializzante dell’esecuzione penale minorile (Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 231).
Secondo la Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542, il giudice deve, anche d’ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l’esistenza, tanto nell’ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell’impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell’ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un imputato, cui era stato contestato il reato di furto aggravato ex art. 61 c.p., n. 7, per aver sottratto un’autoradio dall’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 23 dicembre 2021, n. 47002 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui la Corte di appello aveva erroneamente sostenuto l’esistenza di un danno di particolare gravità per essere lo stereo sottratto di apprezzabile valore, senza tuttavia indicare quale sia tale valore, per come emergente dalle prove acquisite – ha invece ribadito il principio secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, l’entità oggettiva di esso assume valore preminente, mentre la capacità economica del danneggiato costituisce parametro sussidiario di valutazione cui è possibile ricorrere soltanto nei casi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.
L’art. 140, cod. ass., comma 4, primo periodo, conformemente all’esigenza di interpretare restrittivamente le previsioni di litisconsorzio necessario in quanto introducenti restrizioni alla libertà di azione, va inteso nel senso che il litisconsorzio necessario ha natura solo processuale e non sostanziale; esso dunque presuppone che il processo sia promosso da o contro o più danneggiati (oltre che nei confronti dell’assicuratore e del responsabile civile) o in esso intervenga uno o più altri danneggiati – litisconsorzio facoltativo iniziale – e sussiste solo se venga proposta da alcuna delle parti domanda di accertamento, positivo o negativo, di incapienza del massimale assicurativo e di conseguente riduzione proporzionale dell’indennizzo.
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 26 gennaio 2022, n. 2902.
Le Sezioni Unite con una “storica” sentenza hanno escluso la natura obbligatoria, sia pure nella specifica qualificazione di obbligazione propter rem, del danno determinato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di proprietà esclusiva, sostenendo la riconducibilità di tale responsabilità nell’ambito dell’illecito aquiliano. Tuttavia, è stato precisato che il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dall’articolo 1126 c.c.costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di fatto, utile anche ai fini della ripartizione del danno cagionato da una copertura piana di proprietà esclusiva, ma comunque destinata a svolgere una funzione anche nell’interesse dell’intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante. La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 2 febbraio 2022 n. 49, ha precisato che dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare (o della terrazza a livello) – ad uso non comune a tutti i condomini – rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo, sia il condominio, il cui concorso va risolto, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri stabiliti dall’art. 1126 c.c.
In tema di contravvenzioni di polizia, integra gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660, c.p.) perchè suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell’insistita proiezione di un cellulare munito di fotocamera, senz’altro idonea ad ingenerare nella vittima il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d’animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 22 febbraio 2022, n. 6245).
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