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In tema di reati contro la libertà morale, risponde del reato di violenza privata il condomino che parcheggi la propria vettura nel suo posto auto condominiale oltre la linea di “confine” con il posto auto di altro condomino in modo da impedire a quest’ultimo di accedervi, e con modalità tali (stretta aderenza allo sportello di accesso al posto del conducente della autovettura dell’altro condomino), da impedire a quest’ultimo di accedere al proprio posto auto. È quanto ha stabilito la Cassazione penale con sentenza 19 novembre 2020, n. 32534.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando la quella di primo grado, aveva condannato un imputato, cui era stato contestato di aver violato le prescrizioni impostegli con la sorveglianza speciale di PS, in particolare per essere allontanato dalla sua abitazione, senza alcuna autorizzazione, la Corte di Cassazione (sentenza 9 novembre 2020, n. 31203) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’avviso sarebbe necessario in caso di allontanamento dal territorio di dimora (inteso quale luogo in cui si trova l’abitazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale) e non è dovuto nel caso di allontanamento dalla propria abitazione in orario diurno – ha diversamente affermato che laddove la legge impone al sorvegliato speciale di non allontanarsi dalla «dimora» senza preventivo avviso, intende evitare che il soggetto sottoposto alla misura di prevenzione si allontani – per tempo apprezzabile – dal territorio in cui ha fissato il proprio domicilio, per le ovvie esigenze di controllo e di pronta rintracciabilità. Diversamente, ove si ritenesse di identificare la ‘dimora’ con l’abitazione, si finirebbe per equiparare la sorveglianza speciale ad una sorta di detenzione domiciliare, in violazione dei connotati tipici della misura di prevenzione, con contenuti afflittivi simili a quelli della pena.
Di seguito l’articolo del Prof. Franzoni, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 6/2020, Ipsoa, Milano.

L’editoriale esamina l’andamento della responsabilità civile nell’arco di circa settant’anni. Ricorda le ragioni per le quali dagli anni ’60 fino ai giorni nostri ha visto costantemente incrementare il contenzioso e l’ammontare qualitativo e quantitativo dei risarcimenti. Segnala che negli anni dieci di questo millennio molti interpreti hanno incominciato a chiedersi se sia necessario calmierare questa tendenza, per rendere il sistema compatibile con una pluralità di esigenze, anche di carattere assicurativo. La storia recente dimostra che la flessione che si è registrata negli ultimi tempi non è influenzata in modi significativo dalle vicende legate al Covid 19.

L’amministratore di condominio, nella gestione degli impianti comuni durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, si trova a dover fronteggiare situazioni emergenziali, soprattutto di carattere sanitario, tra disposizioni normative d’urgenza (i c.d. DPCM) e gli obblighi discendenti dal proprio contratto di mandato.
La facoltà dell’avvocato di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi é chiamato a testimoniare, consiste nell’essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all’oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell’attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 3 dicembre 2020, n. 27703.
Pronunciandosi su un caso “islandese” riguardante l’applicazione di uno dei corollari del diritto ad un “giusto processo”, ossia quello del diritto ad essere giudicato da un giudice precostituito per legge, la Grande Camera della Corte di Strasburgo (sentenza 1° dicembre 2020 n. 26374/18) ha confermato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, già ritenuta dalla Sez. II della Camera che se ne era occupata con una sentenza del 12.03.2019, poi rinviata per la decisione alla GC. I giudici europei hanno ritenuto, inoltre, a maggioranza (dodici voti contro cinque), che non fosse necessario esaminare le restanti doglianze proposte in relazione all’art. 6 § 1 (ossia, la violazione del diritto ad essere giudicato da un tribunale indipendente e imparziale) e, sempre a maggioranza (tredici voti contro quattro), che l’accertamento della violazione escludesse una riparazione pecuniaria a titolo di equa soddisfazione ex art. 41. Il caso traeva origine dall’affermazione del ricorrente secondo cui le nuove regole introdotte per la nomina dei giudici della Corte d’appello islandese (Landsréttur) non erano state stabilite dalla legge. La Corte ha rilevato in particolare che la procedura con cui un giudice era stato nominato alla Corte di appello rappresentava una flagrante violazione delle norme applicabili al momento dei fatti. Date le potenziali implicazioni dell’accertamento di una violazione e gli importanti interessi in gioco, la Corte ha però ritenuto che il diritto a un “giudice precostituito per legge” non dovrebbe essere interpretato in modo a tal punto ampio che qualsiasi irregolarità nella procedura di nomina giudiziaria rischierebbe di compromettere tale diritto. Ha quindi formulato un test in tre fasi per determinare se l’irregolarità in una nomina giudiziaria fosse di tale gravità da comportare una violazione del diritto a un giudice precostituito per legge. La Corte Edu ha osservato che negli ultimi decenni, il quadro giuridico che disciplina le nomine giudiziarie in Islanda aveva visto alcune importanti modifiche volte a limitare la discrezionalità ministeriale nel processo di nomina e rafforzando così l’indipendenza della magistratura. I controlli sul potere ministeriale erano stati ulteriormente intensificati in relazione alla nomina dei giudici della Corte di Appello di recente istituzione, dove il Parlamento era stato incaricato di approvare la nomina di ogni candidato proposto dal Ministro della giustizia, al fine di rafforzare la legittimità di questo nuovo giudice. Tuttavia, come rilevato dalla Corte suprema islandese, questo quadro giuridico era stato violato, in particolare dal ministro della Giustizia, quando erano stati nominati quattro dei nuovi giudici della Corte d’appello. Mentre il Ministro era stato autorizzato per legge a discostarsi dalla valutazione della proposta del Comitato, fatte salve determinate condizioni, aveva ignorato una fondamentale regola procedurale che lo obbligava a basare la sua decisione su indagini e valutazioni sufficienti. Questa regola costituiva un’importante garanzia per impedire al Ministro di agire per motivi politici o per altri motivi indebiti che minerebbero l’indipendenza e la legittimità della Corte d’appello, e la sua violazione di fatto equivaleva a ripristinare i poteri discrezionali precedentemente in capo al suo ufficio nella materia degli incarichi giudiziari, neutralizzando così gli importanti guadagni e garanzie delle riforme legislative. Erano state messe in atto ulteriori garanzie legali per porre rimedio alla violazione commessa dal Ministro, come la procedura parlamentare e la massima salvaguardia del controllo giudiziario davanti ai tribunali nazionali, ma tutte quelle garanzie si erano rivelate inefficaci, e la discrezionalità usata dal Ministro di non tener conto della valutazione del comitato di valutazione era rimasta senza restrizioni. Applicando il suo test in tre fasi, la Corte ha ritenuto che al ricorrente fosse stato negato il suo diritto a un “giudice” stabilito dalla legge “in ragione della partecipazione al suo processo di un giudice la cui nomina era minata da gravi irregolarità che avevano compromesso l’essenza stessa di tale diritto.
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per Cassazione sia nelle circostanze tipizzate dall’art. 448, comma 2 bis, c.p.p. sia in mancanza assoluta di motivazione in merito a una misura di sicurezza non concordata tra le parti. È quanto ha stabilito la sentenza della Cassazione penale n. 31462/2020.
Il Giudice di Pace di Cosenza, sentenza 30 settembre 2020, si pronuncia sull’applicazione dell’art. 135 del codice delle assicurazioni private dlgs 209/2005 offrendo una chiave interpretativa della norma nel sistema della prova dei sinistri stradali.
Secondo la Cassazione, ordinanza 3 dicembre 2020, n. 27624, la violazione dell’onere, imposto al convenuto di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l’attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine.
La Corte di Cassazione chiarisce che in seguito alla cd. “Riforma Orlando”, l’unico mezzo di impugnazione previsto avverso i provvedimenti di archiviazione emessi dal Giudice di Pace, è il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. al Tribunale in composizione monocratica, pur in assenza di una esplicita previsione normativa (Cass. pen., sezione V, ordinanza 11 novembre 2020, n. 31601).
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