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La recentissima sentenza della Corte di cassazione n. 25164 del 10 novembre 2020, come ormai noto, è ritornata su alcuni importanti profili della liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità psico-fisica della persona. I primi commenti hanno evidenziato e variamente valutato i punti fermi e le principali questioni ancora aperte, su cui dunque non ci si soffermerà in questa sede: l’autonomia liquidatoria del danno morale, le problematiche di prova del danno morale, la natura eccezionale delle circostanze in presenza delle quali può procedersi alla liquidazione della personalizzazione del danno alla salute, la necessità di scorporare la componente del danno morale dalla liquidazione del danno effettuata sulla base delle Tabelle milanesi quando quella non sia dovuta, per menzionare solo le principali. Le presenti riflessioni mirano a porre l’attenzione su due conseguenze collaterali di quanto statuito dalla menzionata sentenza della Corte. Una a proposito della liquidazione del danno morale nei casi di lesione di diritti fondamentali della persona diversi dalla salute, e l’altra con riferimento alle ricadute assicurative e di sostenibilità del sistema di risarcimento del danno.
La rivista Danno e responsabilità ti invita il 18 dicembre 2020 al webinar gratuito “Presente e futuro delle tabelle sul danno alla persona a valle degli interventi della Corte di Cassazione” sul tema della misura dei risarcimenti del danno alla persona dopo la sentenza della Cassazione n. 25164/2020. L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa per n. 2 crediti formativi. Per informazioni clicca qui
La procedura inerente all’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) di cui al Reg. UE 655/2014 è stata oggetto di alcuni adeguamenti del diritto interno mediante d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 152, entrato in vigore il 1° dicembre 2020. In estrema sintesi il d.lgs.: 1) fa riferimento all’art. 492 bis c.p.c. e all’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. per la ricerca telematica di informazioni sui conti bancari del debitore; 2) rinvia alle forme del sequestro/pignoramento presso terzi per l’esecuzione dell’OESC; 3) individua gli uffici giudiziari competenti per l’emanazione dell’OESC, per l’esecuzione e per gli inerenti rimedi, disciplinando le forme dei mezzi di ricorso; 4) prevede l’obbligatorietà dell’assistenza del difensore nei procedimenti relativi ai mezzi di ricorso disciplinati nel Reg. 655/2014.
Sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., sia ai fini della decisione circa la fondatezza della domanda di accertamento della legittimità del recesso ex art. 1385 c.c., in caso di inadempienze reciproche, si impone un giudizio di comparazione in ordine ai comportamenti delle parti, allo scopo di stabilire quale di esse si sia resa responsabile delle trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, riformando il provvedimento del GIP, aveva annullato il sequestro preventivo di alcune strutture realizzate nella Zona A del centro storico del PUC del Comune, così escludendo la sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 172, in relazione all’art. 45 del d.lgs. 42/2004, la Corte di Cassazione (sentenza 11 novembre 2020, n. 31521) – nell’accogliere sul punto la tesi del PM, secondo cui sono beni culturali “ope legis” le strade e le piazze dei centri storici ai sensi dell’art. 10, comma 4 lett. g) d.lgs. 42/2004, indipendentemente dalla dichiarazione di interesse storico artistico ex art. 12 e 13 d.lgs. 42/2004 – ha diversamente affermato che le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani, laddove rientranti nell’ambito dei Centri Storici, ai sensi del comma 1 e del comma 4, lettera g), dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono qualificabili come beni culturali indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del Codice. Tali beni appartenenti a soggetti pubblici sono, quindi, da considerare beni culturali ope legis, rispetto ai quali trovano necessaria applicazione le norme di tutela di cui alla parte II del Codice fino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario ex art. 12.
Con ordinanza del 2 ottobre 2020, depositata in cancelleria il 7 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha affrontato il tema della tutela del diritto alla sessualità in carcere, specie per i detenuti in regime di 41-bis ord. penit.; trattasi di una sessualità, già di per sé negata, che ha che fare esclusivamente con la sfera intima ed individuale, del godimento dalla visione e lettura di riviste pornografiche all’interno della propria cella. Secondo il Collegio, la consultazione anche di letture pornografiche rientra nella libertà dell’individuo e nel mantenimento del benessere psico-fisico del detenuto.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un pastore per avere introdotto ed abbandonato circa 30 capi bovini sul fondo di proprietà altrui dopo aver reciso e danneggiato una parte della recinzione posta a protezione e con danneggiamento delle piante di ulivo ivi insistenti, la Corte di Cassazione (sentenza 13 novembre 2020, n. 32006) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui il Tribunale non aveva considerato che l’art. 635 primo comma, c.p. (fattispecie delittuosa per la quale era intervenuta condanna) nelle more del giudizio era stato depenalizzato – ha invece affermato che il danneggiamento, avendo riguardato ulivi ed alberi da frutto, certamente rientranti nella nozione di cui al secondo comma dell’ art. 635 c.p., non poteva essere oggetto di depenalizzazione, non rilevando la circostanza che l’aggravante di cui all’art. 635 comma 2 n. 4 c.p. fosse stata contestata solo “in fatto”.
Nell’ipotesi in cui un veicolo munito di carta di circolazione, regolarmente targato e quindi coperto dalla ordinaria assicurazione della responsabilità civile, venga posto in circolazione con l’apposizione di una targa prova, sovrapposta a quella ordinaria, troverà applicazione la garanzia del veicolo. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 14 dicembre 2020, n. 28433.
L’accesso alla cancelleria del Tribunale e del Giudice di Pace di Cagliari può avvenire previa prenotazione alla cancelleria dell’Ufficio interessato. In tale prenotazione, che può anche avere ad oggetto più di un’attività, bisogna precisare: per quale o quali fascicoli si chiede l’accesso; per quali attività. Va scelto uno slot orario tra quelli liberi e bisogna presentarsi nella finestra assegnata. Per la maggior parte delle cancellerie il tempo di attesa varia da qualche giorno ad una settimana. L’accesso alla cancelleria della Corte d’Appello è consentito previa fissazione di un appuntamento con l’Ufficio di interesse. Questo è quanto accade presso il Foro di Cagliari cui dedichiamo quest’ultimo appuntamento della Rubrica “Covid e Tribunali: Istruzioni per l’uso”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, quale giudice del riesame, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di due soggetti avverso il decreto con cui il P.M. aveva convalidato il sequestro operato dai carabinieri avente ad oggetto la somma di euro 65.870 in relazione al reato di riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 16 novembre 2020, n. 32112) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’ordinanza era errata laddove riteneva che l’astratta ipotizzabilità riguardasse la provenienza illecita del denaro e il delitto di riciclaggio e non il reato presupposto – ha diversamente ribadito che il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sé, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l’esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all’esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l’avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo.
Nel campo della politica estera e di sicurezza comune (PESC), l’adozione di nuovi regimi di sanzioni da parte dell’UE è pratica comune. Come dimostrato dalla recente adozione di sanzioni contro Bielorussia, Turchia e individui ed entità per l’avvelenamento di Alexei Navalny, l’UE adotta e modifica frequentemente i regimi sanzionatori. Il regime sanzionatorio adottato il 7 dicembre 2020 è, tuttavia, di tipo molto diverso. Per la prima volta l’UE ha adottato un regime globale di sanzioni sui diritti umani. La decisione (PESC) 2020/1999 e il regolamento 2020/1998 consentono all’UE di adottare misure restrittive mirate per affrontare gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo.
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