Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, nel confermare l’ordinanza del GIP applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in relazione al reato di atti persecutori (stalking), la Corte di Cassazione (sentenza 19 novembre 2020, n. 32544) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il materiale indiziario sarebbe stato costituito, tra l’altro, da videoriprese registrate in luogo di pertinenza condominiale, inutilizzabili perché non sottoposte a preventivo provvedimento autorizzativo delle intercettazioni – ha invece ribadito che si tratta di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria e che non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all’art. 266 c.p.p., sicché nel caso di immagini registrate derivanti da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p., e non quale prova atipica, i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.
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Di seguito l’articolo del Prof. Spangher, pubblicato su Studium Iuris n. 12/2020, Cedam, Padova.
Il contributo analizza criticamente le norme introdotte e modificate in materia di sviluppo del processo nonché in tema di tutela dei detenuti in esecuzione di pene ovvero di custodia cautelare, al fine di garantirne la salute nel fuoco dell’emergenza Coronavirus.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, quando invece quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato.
Anche gli Avvocati, dal 2021, potranno utilizzare i crediti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nell’accogliere l’appello del PM, aveva condannato una donna per un reato edilizio, la Corte di Cassazione (sentenza 23 novembre 2020, n. 32684) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’imputata era stata condannata senza alcuna motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto, avanzata dalla difesa – ha invece ribadito che con l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale il giudice esclude (implicitamente) la particolare tenuità del fatto che richiede, invece, in teoria una determinazione della pena inferiore al minimo edittale.
Con sentenza n. 37207 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al seguente quesito: «se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g. u.p., il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – conservi o meno efficacia».
Osta all’accoglimento dell’istanza di immediato rilascio del bene la normativa in tema di valutazione dell’emergenza sanitaria legata alla chiusura dell’attività esercitata nel fondo commerciale, soprattutto se lo sfratto sia stato preceduto da una richiesta di riduzione del canone e se dopo lo sfratto vi sia stato un parziale pagamento. È quanto stabilito dal provvedimento del Tribunale di Trani dell’1 settembre 2020.
È del 21 dicembre 2020, la delibera con cui il Consiglio Nazionale Forense stabilisce che, visto il perdurante stato di emergenza da Covid 19, l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo.
Depositata la sentenza 23 dicembre 2020 n. 278, con cui la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale della disciplina di sospensione della prescrizione a causa del rinvio dei procedimenti penali dovuto all’emergenza pandemica da Covid-19.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il GIP, nel convalidare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per sette anni, accessoria al divieto di partecipare a manifestazioni sportive della squadra di calcio di cui il tifoso violento era supporter, la Corte di Cassazione (sentenza 24 novembre 2020, n. 32739) – nell’accogliere, sul punto, la tesi difensiva, secondo cui la durata della misura era stata fissata in sette anni, senza che il Giudice avesse espresso alcuna motivazione, nemmeno di stile o per relationem – ha diversamente ribadito che in sede di convalida del provvedimento del questore di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa, ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida.
