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Secondo la Cassazione, ordinanza 23 dicembre 2020, n. 29464, deve ritenersi procedibile la domanda risarcitoria, ancorchè inoltrata con strumenti diversi dalla raccomandata – tra cui il fax- qualora ne sia dimostrata l’avvenuta ricezione da parte del destinatario.
Con la legge di bilancio (L n. 178 del 30 dicembre 2020, G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020), stante lo stretto rapporto con le disponibilità finanziarie che vi sono sottese, il Parlamento ha introdotto, ai commi 1015 – 1022, la previsione con la quale si stabilisce che all’imputato assolto con sentenza irrevocabile siano rifuse le spese di difesa nella misura complessiva di € 10.500.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello confermava la condanna resa dal Tribunale nei confronti del conducente di un’autovettura, quale responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, commi 1 e 2, lett. c) , Codice della Strada), la Corte di Cassazione (ordinanza 3 dicembre 2020, n. 34337) – nel riscontrare l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra decisioni che ritengono ammissibile provare l’avvenuto avviso al conducente di potersi avvalere dell’assistenza di un difensore anche successivamente, mediante deposizione del verbalizzante in udienza, pur in assenza di atto scritto, e decisioni che, diversamente, pervengono al risultato opposto – ha infatti ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la questione “se la prova dell’intervenuto avviso previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p. possa essere acquisita in dibattimento attraverso la deposizione del verbalizzante, in assenza di riscontro scritto”.
La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avuto specificamente riguardo alla composizione dell’organo per gli affari inerenti alla professione di odontoiatra, trova fondamento – così come per tutte le professioni sanitarie – nella disciplina di cui all’art. 17 del d.I.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 (recante la normativa sulla “ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina del loro esercizio”), la quale, siccome emanata prima della Costituzione della Repubblica, non si pone affatto in contrasto con il divieto di istituire “giudici straordinari o speciali” successivamente sancito dal suo art. 102, essendo, per l’appunto, precedente ad esso. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 29 dicembre 2020, n. 29703.
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. ex art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ex L. n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 34993) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui doveva ritenersi nullo il decreto di irreperibilità emesso nei suoi confronti, non avendo l’autorità giudiziaria, pur essendone in possesso, tentato di rintracciarlo al numero dell’utenza cellulare – pur registrando sul punto l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto maggiormente conforme al principio della c.d. effettività delle ricerche, l’orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che ove l’autorità procedente sia a conoscenza dell’utenza mobile del destinatario della notifica, le ricerche devono essere effettuate anche avvalendosi di tale canale, ed il mancato utilizzo di esso rende incomplete le ricerche con conseguente nullità – assoluta, insanabile, e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio – del decreto di irreperibilità emesso senza fare ricorso a tali modalità di rintraccio.
Pronunciandosi su un caso “islandese” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di confermare la sanzione di seimila euro inflitta a due avvocati per la condotta di “oltraggio alla corte”, la Grande Camera della Corte EDU, ha ritenuto, sebbene a maggioranza (sentenza 22 dicembre 2020, nn. 68273/14 e 68271/14), che i ricorsi erano incompatibili “ratione materiae” con le disposizioni della Convenzione europea dei diritti umani, ed ha dichiarato inammissibili le doglianze dei ricorrenti. Il caso, come anticipato, era stato originato dalle denunce di due avvocati che erano stati condannati in contumacia da un tribunale distrettuale al pagamento di una sanzione pecuniaria di seimila euro per oltraggio alla corte, in quanto avevano abbandonato la difesa d’ufficio loro conferita per due imputati in un processo penale. Nonostante il rigetto del tribunale distrettuale dell’istanza di essere revocati nel loro mandato defensionale, i due ricorrenti non avevano assicurato la partecipazione all’udienza in rappresentanza dei loro assistiti. Il tribunale distrettuale aveva ritenuto che quanto accaduto aveva causato intenzionalmente un indebito ritardo nell’esame del caso. Dinanzi alla Corte EDU, i ricorrenti avevano sostenuto che vi era stata una violazione dei loro diritti, tutelati, anzitutto, dall’ambito penale dell’articolo 6 (diritto a un equo processo) della Convenzione europea dei diritti umani, considerato che il procedimento avviato nei loro confronti riguardava una “accusa penale”, e, inoltre, dall’art. 7 (nulla poena sine lege), della medesima Convenzione, in quanto erano stati condannati per un illecito che non costituiva un reato ai sensi del diritto nazionale e che la sanzione loro inflitta non era stata prevedibile. La Corte EDU ha ritenuto che gli articoli 6 e 7 della Convenzione non fossero applicabili nel caso di specie, poiché il procedimento svoltosi nei loro confronti non riguardava una “accusa penale” ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, e che le sanzioni pecuniarie inflitte non potevano essere considerate come una “pena” in base al significato dell’articolo 7 della Convenzione. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili. La Corte di Strasburgo ha osservato, in particolare, che la condotta attribuita ai due avvocati non poteva essere sanzionata con la reclusione, che le ammende inflitte non potevano essere convertite con la privazione della libertà personale in caso di mancato pagamento, e che le sanzioni non erano state iscritte nel casellario giudiziario. La Corte ha anche ribadito che le misure disposte dai tribunali in base alle norme interne erano assimilabili all’esercizio di poteri disciplinari piuttosto che all’irrogazione di una “pena” per aver commesso un reato. Ma, le interessanti opinioni dissenzienti, tra cui quella del Presidente Spano, danno la misura di una decisione sofferta e, soprattutto, non condivisa, dalle pericolose conseguenze sul piano della tutela dei diritti fondamentali.
Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. Decreto Milleproroghe 2021) ha prorogato sino al 30 giugno 2021, con alcune marginali eccezioni, la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo, originariamente disposta dall’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 giugno 2020, poi differita al 30 settembre 2020 e, ancora, al 31 dicembre 2020. Tale decretazione d’urgenza suscita non pochi dubbi di illegittimità costituzionale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 24 dicembre 2020, n. 29625, va rimessa alle S.U. la questione relativa all’interpretazione dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, che, nel disciplinare la fattispecie di acquisizione sanante, indica al comma 3, nella misura del 5% annuo sul valore del bene acquisito, le somme dovute a titolo risarcitorio; si ritiene, infatti, non condivisibile il precedente giurisprudenziale secondo cui il riferimento al “titolo risarcitorio” contenuto nella norma citata è da attribuirsi ad una mera “imprecisione lessicale”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva riformato l’ordinanza del GIP che, valutate le condizioni di salute di un detenuto in stato di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso, le aveva ritenute incompatibili con il regime detentivo, applicandogli la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 35012) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il tribunale aveva ritenuto di escludere una situazione di incompatibilità col regime carcerario, connessa al pericolo concreto di contagio, sol perché non si erano verificati, presso la struttura carceraria ove egli era ristretto, casi di detenuti positivi al Covid-19, o perché l’emergenza sanitaria nazionale era in diminuzione – ha invece affermato che in periodo di pandemia, l’incompatibilità ex art. 275, comma 4 bis, c.p.p. delle condizioni di salute con lo stato di detenzione per il pericolo di contagio deve essere ancorata – oltre che alla verifica astratta circa la presenza nell’indagato di una o più patologie, tali che in caso di contagio risulti certo o altamente probabile il verificarsi di gravi complicanze o di morte – alla ulteriore verifica del rischio che il carcere in cui l’indagato si trovi ristretto sia un luogo nel quale concretamente sia possibile contrarre il virus.
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