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La nozione di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» comprende le autorità di uno Stato membro, non necessariamente giudici o organi giurisdizionali, che partecipano all’amministrazione della giustizia penale e agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE). Alla stregua di ciò, interpretando la decisione quadro 2002/584/GAI relativa al MAE, la Corte di Giustizia dell’Ue ha chiarito, con la sentenza del 24 novembre 2020 causa C-510/19, che i procuratori dei Paesi Bassi non rappresentano un’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’ambito dell’esecuzione di un MAE.
Di seguito l’articolo del Pres.Canzio, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 1/2021, Ipsoa, Milano.
L’Autore, dopo avere passato in rassegna le principali ragioni della crisi della giurisdizione penale, analizza i più significativi aspetti del disegno di legge “Bonafede” di riforma del processo penale. Esprime quindi sia apprezzamenti che critiche rispetto alle singole previsioni legislative, rimarcando tuttavia l’assenza di un reale e audace spirito riformatore.
Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purchè dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita. È quanto si legge nella sentenza n. 29469 della Cassazione del 23 dicembre 2020.
La modifica apportata all’art. 66 disp. att. cod. civ. da ultimo con l’art. 5 bis, c. 1, d. l. 7 ottobre 2020, n. 125 convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159 ha creato un dibattito tra i giuristi inerenti a tre differenti espressioni testuali utilizzate dal legislatore, che, da qualche tempo, o per eccessiva precipitazione nel disporre una normativa o per una non perfetta conoscenza della materia sulla quale interviene, lascia agli studiosi dubbi interpretativi. Anche per la modifica de qua è opportuno un chiarimento a favore degli operatori che agiscono all’interno del condominio, vale a dire soprattutto degli amministratori.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva prosciolto un imputato da un reato procedibile a querela, ritenendo invalido l’atto di querela presentato da un soggetto non legittimato, pur se ratificato tempestivamente dal titolare del diritto di querela, la Corte di Cassazione (sentenza 9 dicembre 2020, n. 35023) – nell’accogliere la tesi sostenuta dal Procuratore Generale, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui vi era rituale querela in atti, avendo la p.o. tempestivamente e ritualmente ratificato il contenuto della querela in origine proposta dal figlio – ha infatti ribadito il principio secondo cui la querela, tempestivamente e ritualmente presentata da soggetto non legittimato nell’interesse del soggetto legittimato, ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta la ratifica da parte del soggetto legittimato, che opera ex tunc.
La tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.) esaminata muovendo da un caso (Cass. pen. sez. III, n. 35183 del 10 dicembre 2020) in cui migliaia di mascherine, rinvenute in uno sgabuzzino di una SRL, presentavano, all’esterno della confezione, un foglietto illustrativo con la dicitura “mascherina facciale filtrante delle vie respiratorie ad uso dispositivo di protezione individuale”; foglietto che invece sul retro, visibile solo dopo l’apertura della confezione, precisava che la mascherina non era provvista di marchio CE e non era un presidio medico.
Il negozio fiduciario è una fattispecie riconducibile alla figura, di origine giurisprudenziale, della fiducia “cum amico”, attraverso la quale il fiduciante trasferisce un bene ad un fiduciario, al fine del compimento, da parte di questo di specifici atti o condotte aventi ad oggetto il bene stesso, ovvero al fine di gestirlo ed amministrarlo in virtù di un futuro ritrasferimento al fiduciante, a richiesta dello stesso.
In virtù del principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, primo comma, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, tanto però è destinato a valere con il solo limite che i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 31 dicembre 2020, n. 29980.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per aver posto in essere atti di maltrattamento e di violenza sessuale ai danni della moglie, la Corte di Cassazione (sentenza 14 dicembre 2020, n. 35700) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la condotta di violenza sessuale doveva ritenersi assorbita dal diverso reato di maltrattamenti – ha diversamente ribadito che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia qualora, attesa la diversità dei beni giuridici offesi, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale.
Pronunciandosi su un caso “norvegese” in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria di respingere i ricorsi proposto dal ricorrente che si era lamentato della violazione del diritto alla segretezza della corrispondenza per essergli stato sequestrato un cellulare contenente una serie di messaggi con due suoi avvocati che lo assistevano in un procedimento penale, la Corte EDU, ha ritenuto (sentenza 17 dicembre 2020, n. 459/18), a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione EDU. Il caso era stato originato dalla contestata violazione del privilegio avvocato-cliente e da una controversia giuridica sullo smartphone che era stato oggetto di perquisizione e sequestro da parte della polizia nel contesto di un’indagine penale contro due persone che intendevano ucciderlo. La polizia voleva perquisire il telefono al fine di far luce su possibili contrasti tra i sospettati e il ricorrente. Il ricorrente aveva sostenuto che il suo telefono conteneva corrispondenza e-mail e SMS con due avvocati che lo difendevano in un altro procedimento penale, in cui il ricorrente era sospettato, procedimento conclusosi con la sua assoluzione nel 2019. Nonostante le rassicurazioni che, prima della copia informatica, i dati dovevano essere verificati dall’autorità giudiziaria e quelli protetti dal “privilegio professionale” legale, dovevano essere rimossi prima che la polizia procedesse all’accertamento del contenuto, i “patti” non erano stati rispettati. Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, il ricorrente si era perciò lamentato del fatto che il procedimento relativo alla perquisizione ed al sequestro dei dati dal suo smartphone, che aveva reso possibile l’accesso alla corrispondenza intercorsa tra lui ed i suoi avvocati, aveva violato i suoi diritti, in particolare ai sensi dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione europea. La Corte nell’accogliere le doglianze del ricorrente, ha ritenuto violato l’art. 8 CEDU, osservando come la mancanza di prevedibilità nel caso di specie, dovuta alla mancanza di chiarezza del quadro giuridico e alla mancanza di garanzie procedurali relative concretamente alla tutela del c.d. privilegio legale professionale, era già al di sotto dei requisiti derivanti dal criterio che l’ingerenza deve essere conforme alla legge ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione, non essendo quindi necessario per la Corte il controllo del rispetto degli altri requisiti previsti da tale disposizione.
