La sentenza del Tribunale di Milano, Ufficio del G.i.p, del 16 novembre 2020, n. 1940, affronta con esemplare chiarezza il tema dell’oggetto della falsa dichiarazione suscettibile di rilevare iure poenali, evidenziando che la prova di un fatto pretende che questo sia già venuto ad esistenza, conseguendone che la falsa dichiarazione di una mera intenzione non può avere efficacia probatoria e perciò offendere il bene giuridico proprio dei delitti di falso.
Articoli
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per diffamazione in danno di un uomo per avere – dopo una partita di calcio svoltasi tra la squadra di cui l’offeso era presidente e quella di cui l’imputato era allenatore – pubblicato sul proprio profilo Facebook espressioni offensive della reputazione di quest’ultimo, la Corte di Cassazione (sentenza 16 dicembre 2020, n. 36026) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame era applicabile la causa di non punibilità della provocazione, prevista dall’art. 599, c.p. – ha invece affermato che gli “sfottò” che intercorrono durante una partita di calcio non sono minimamente equiparabili agli insulti proferiti on-line, dopo la partita stessa, specie se coinvolgono persone (la moglie del presidente, in questo caso) estranee al contesto sportivo, dovendosi pertanto ritenere inutilmente invocata l’applicabilità della provocazione.
Era da tempo quiescente e non risolta la questione circa la natura del c.d. diritto reale di uso esclusivo di una parte comune di un edificio condominiale. La seconda Sezione della Corte Suprema, con ordinanza interlocutoria n. 31420/2019, aveva rimesso la decisione alle Sezioni Unite, stante le non univoche opinioni che si erano formate in giurisprudenza. Esclusa la possibilità di poterlo ricondurre al diritto d’uso di cui all’art. 1021 c.c. , si era inteso configurarlo come deroga all’art. 1102 c.c. e, in quanto tale, trasferibile anche ai successivi aventi causa dell’unità immobiliare a cui l’uso stesso accede, diventando in tal modo tendenzialmente perpetuo. Nemmeno poteva assimilarsi ad una servitù prediale, non potendo quest’ultima, pur imponendo un sacrificio al fondo servente, spingersi sino ad escludere la facoltà di godimento del fondo servente stesso, impedendo ai suoi comproprietari di farne godimento. Più di recente, si era affermata l’impossibilità della costituzione di un uso reale atipico, esclusivo e perpetuo in quanto si sarebbe del tutto privata di utilità la proprietà, oltre che dato vita ad un diritto reale in palese violazione del tradizionale principio del “numerus clausus” dei diritti reali, ispirato ad un’esigenza di ordine pubblico. L’assenza, dunque, di precise soluzioni circa la possibilità di armonizzare l’uso esclusivo del bene comune con la regola generale dettata dall’art. 1102 c.c., ha imposto e giustificato l’intervento delle Sezioni Unite.
La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
La pena accessoria della sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale prevista dal secondo comma dell’art. 34 c.p. è applicabile al condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia malgrado il reato sia stato contestato solo a danno del coniuge e non nei confronti del figlio minore (Cass. pen. sez. V, 3 dicembre 2020, n. 34504).
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per minaccia aggravata nei confronti di un gruppo di giovani che avevano improvvisato un volantinaggio davanti alla sede universitaria distribuendo volantini effigianti la foto di un professore universitario, dall’inequivoco contenuto minaccioso (“nessuna pace per chi vive di guerra”), la Corte di Cassazione (I, sentenza 17 dicembre 2020, n. 36260) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui nel caso in esame era applicabile la causa di non punibilità dell’esercizio di un diritto, nella specie il diritto di critica – ha invece confermato la sentenza di condanna, ritenendo come non vi fosse dubbio sul contenuto minaccioso dei volantini distribuiti e che la tesi difensiva (la possibilità di manifestare il dissenso e la critica anche mediante l’uso di toni forti e di espressioni particolarmente aspre), nulla avevano che fare con l’intimidazione che invece si prospettava alla persona offesa, le cui opinioni non erano condivise, prospettandole la sottoposizione a un male ingiusto.
Secondo la Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2021, n. 278, l’articolo 191, secondo comma, codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, ma condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
L’amministratore di condominio è un ruolo da inquadrarsi nel rapporto di mandato. Da ciò consegue l’onere della prova a suo carico per dimostrare che l’inesatto adempimento della propria obbligazione dipende da causa a lui non imputabile. É quanto ribadito dalla Corte d’Appello di Napoli in data 29 settembre 2020.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto da un detenuto in regime di “carcere duro” avverso il decreto del Ministro della Giustizia, integrato tre mesi dopo con un successivo provvedimento, con il quale, era stata disposta la proroga per anni due della sospensione nei suoi confronti di alcune regole di trattamento previste dalla l. n. 354 del 1975, la Corte di Cassazione (sentenza 21 dicembre 2020, n. 36815) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stato dichiarato inammissibile il reclamo, pur proposto nei termini, in quanto non riferito anche al c.d. “decreto integrativo” – ha affermato il principio secondo cui il decreto emesso dal Ministro della Giustizia che proroghi per un successivo biennio il regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis, l. n. 354 del 1975, non può essere integrato nella sua motivazione da un provvedimento successivo, che, senza modificare la parte dispositiva quanto ad applicazione del regime speciale ed alla sua durata, apporti nuovi elementi di fatto o nuove considerazioni giuridiche non presenti nel decreto originario ed intervenga oltre il termine di scadenza dell’efficacia del provvedimento impositivo originario o di quello della proroga precedente. In tal caso il destinatario non ha l’onere di impugnare anche il decreto integrativo e la mancata contestazione non è causa di inammissibilità o improcedibilità del reclamo.
La rassegna comparata di gennaio 2021 riguarda il revenge porn, cioè la diffusione online, su social network ovvero sui servizi di messaggistica di fotografie, registrazioni, messaggi intimi da parte di chi li ha ricevuti per vendicarsi o diffamare chi, in buona fede, li ha inviati.
