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Il Tribunale di Torino, sentenza n. 4423 del 10 dicembre 2020, a fronte di un sinistro stradale in cui una donna veniva investita da un’automobilista fuggita dopo l’investimento e mai identificata, compie un’accurata disamina del danno risarcibile, che rappresenta una delle prime applicazioni di quanto disposto dalla recentissima sentenza della Suprema Corte n. 25164/2020 in materia di personalizzazione del risarcimento tabellare.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non” si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 13 gennaio 2021, n. 410.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna per rapina inflitta in primo grado ad un imputato, riconoscendogli le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, la Corte di Cassazione (sentenza 22 dicembre 2020, n. 37063) – nell’accogliere, pur con delle opportune puntualizzazioni, la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stata applicata la recidiva reiterata all’imputato, nonostante nei precedenti giudizi egli non fosse mai stato “dichiarato” recidivo – ha affermato il principio secondo cui è preclusa l’applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.), nel caso in cui in un precedente processo non sia mai stata applicata la recidiva (semplice, aggravata o pluriaggravata) in quanto mancava il presupposto formale costituito dall’anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo fatto.
Le sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza del 14 gennaio 2021 n. 1626, hanno dato risposta al seguente quesito: «se il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, debba essere presentato esclusivamente presso l’organo giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero possa essere presentato nei luoghi di cui all’art. 582, comma 2, c.p.p., e se, in tale ultimo caso, debba ritenersi tempestivamente proposto solo quando perviene entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p. alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, a seguito di trasmissione a cura della cancelleria dell’ufficio giudiziario o dell’agente consolare all’estero».
Secondo la Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2021, n. 623, la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase di opposizione.
Il Tribunale di Roma (giudice Dott. Alessio Liberati) ha emesso ordinanza di rilascio, ai sensi dell’art. 665 del codice di rito, disattendendo la prospettazione del conduttore che aveva proposto opposizione, ivi evidenziando che per effetto della “grave crisi scaturita dalla pandemia che ha desertificata il Centro storico… nel periodo 1.03-31.08 2020 la società… ha subito una riduzione del fatturato del 72,72%”, così da richiedere la riduzione di equità del canone, per eccessiva onerosità sopravvenuta ed in forza del principio di buona fede e dei vincoli solidaristici posti dagli artt. 2 della Costituzione e 1175 del codice civile.
I decreti-leggi Covid-19, successivamente convertiti nelle varie leggi, hanno ridisegnato molti profili del processo penale. In questo quadro è stato ridelineato il procedimento di cassazione, affiancando al rito in presenza una disciplina specifica per quello c.d. cartolarizzato (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 10 dicembre 2020, n. 35057).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva prosciolto un avvocato dal reato di diffamazione, contestatogli per aver aspramente criticato in uno scritto l’operato di un collega, ritenendo applicabile l’esimente del diritto di critica, la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 61) – nel disattendere la tesi proposta dalla difesa di parte civile, che aveva proposto il ricorso per cassazione, secondo cui erroneamente l’imputato era stato prosciolto, essendo invece ravvisabile nello scritto incriminato un attacco gratuito alla reputazione della persona offesa – ha invece ribadito il principio secondo cui in tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell’agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l’utilizzo di “argumenta ad hominem”, intesi a screditare l’avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l’operato detta scriminante trova applicazione.
La rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 c.c. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta, la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il cannone di locazione senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 18 gennaio 2021, n. 708.
Con ordinanza 12 gennaio 2021, n. 261 la Suprema Corte ha confermato il principio, già espresso da alcune corti di merito, secondo cui in caso di fornitura (di energia, gas o altro) non richiesta nulla è dovuto da parte del consumatore, nemmeno a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., non avendo il consumatore prestato alcun consenso. In buona sostanza, nel decidere gli Ermellini hanno fatto riferimento alla ratio della norma dell’art. 57 del Codice del Consumo (applicabile ratione tempore), la quale intende far prevale gli interessi della parte debole del contratto (il consumatore) a discapito del professionista che abbia scelto unilateralmente e illecitamente di procedere alla fornitura, sebbene non richiesta né consentita.
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