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Un cittadino Ue può essere estradato verso uno Stato terzo solo previa consultazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza. Lo ha dichiarato la Corte di Giustizia con la sentenza BY e Generalstaatsanwaltschaft Berlin del 17 dicembre 2020 (C-398/19), con la quale ha altresì precisato che, nell’ambito di tale consultazione, allo Stato membro di cittadinanza; devono essere trasmessi, dallo Stato membro “richiesto” tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati nella domanda di estradizione; deve essere concesso un termine ragionevole per emettere un eventuale Mandato d’arresto europeo (MAE) nei confronti di tale cittadino. Con la stessa decisione, la Corte Ue ha anche chiarito che gli artt. 18 e 21 TFUE (divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e principio di non discriminazione) si applicano al cittadino Ue che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro nel caso in cui quest’ultimo faccia domanda di estradizione ad uno Stato terzo, anche nel caso in cui il cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell’Unione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando il giudizio di responsabilità penale nei confronti di un imputato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639, c.p.), la Corte di Cassazione (sentenza 4 gennaio 2021, n. 93) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erroneamente era stata affermata la sua responsabilità penale, solo in base ad un unico elemento, il tag che si assume indicherebbe una sua firma, così qualificandolo come autore degli imbrattamenti contestati – ha invece ritenuto del tutto corretto l’approdo cui erano pervenuti i giudici di merito, emergendo che gli imbrattamenti di immobili si connotavano tutti per l’apposizione di alcune scritte, riconosciute in sentenza come le “tags” degli autori (ossia, le firme che i writers usano apporre sui loro graffiti per assumersene la paternità).
Di seguito l’articolo del Dott. Celeste, pubblicato in Immobili & proprietà n. 1/2021, Ipsoa, Milano.

Tra le pieghe dell’alluvionale normativa emergenziale – principale e secondaria – di questo (nefasto) 2020, si registra un intervento in tema di barriere architettoniche, e segnatamente il c.d. Decreto semplificazioni. Si potrebbe rimproverare al patrio legislatore di non essere stato più coraggioso, ripristinando quel quorum agevolato contemplato nella disciplina di settore (L. n. 13/1989), prima della (infausta) modifica in peius della riforma del condominio (L. n. 220/2020), in modo sì da … semplificare la mobilità dei soggetti portatori di handicap all’interno dell’edificio urbano, ma considerare comunque recessivo l’elemento estetico rispetto alla realizzazione di opere antibarriera è già un piccolo passo avanti. L’aver, poi, ricondotto nell’alveo (più rassicurante) dell’art. 1102 c.c. l’iniziativa del singolo appare un chiarimento forse inutile, mentre nessuno si sognava di definire “voluttuarie” le decisioni dell’assemblea dei condomini.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R.. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l’eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. É quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 19 gennaio 2021, n. 777.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7 gennaio 2021, ha affermato che le spese di manutenzione del terrazzo a livello trasformato in veranda devono ripartirsi secondo il criterio di cui all’art. 1125 c.c.
In tema di reati contro il patrimonio, anche l’installazione di un impianto VHS a servizio di un locale privato, pertinenziale all’esercizio di un’attività commerciale o di servizio, non svolge altra funzione che quella di agevolare la saltuaria vigilanza (e di consentire l’identificazione dell’agente), senza che venga meno l’esposizione dei beni alla pubblica fede, intesa quale aspettativa di astensione da indebite intromissioni nella sfera patrimoniale altrui (Cass. pen. Sez. V, sentenza 15 dicembre 2020, n. 35909).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, confermando il giudizio di responsabilità penale nei confronti di un imputato per il reato di diffamazione aggravata, la Corte di Cassazione (sentenza 5 gennaio 2021, n. 147) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il reato erroneamente era stato ritenuto sussistente, avendo egli mosso solo contestazioni tecniche all’operato dell’amministratore e risultando le frasi estranee a qualsiasi gratuita aggressione morale alla sua persona – ha diversamente ritenuto che, erroneamente, la difesa si era limitata a contestare la motivazione relativa all’interpretazione delle circostanze di fatto da cui dipende l’integrazione dei presupposti applicativi delle stesse, ritenendo che le accuse mosse sfioravano la calunniosità, certamente risultando idonee a ledere la reputazione dell’amministratore, soprattutto in quanto divulgate dinanzi alla platea dei suoi amministrati.
La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.
L’art. 1189 c.c., il quale riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, è applicabile anche nel caso di pagamento delle somme depositate in conto corrente e del controvalore dei titoli depositati, effettuato dopo la chiusura del conto per morte del correntista. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Torino dell’1 luglio 2020, n. 2129.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2020 n. 36929, interpreta pazientemente, anche con riferimenti letterari, il delitto di manovre speculative su merci (art. 501 bis c.p.), che ha un’articolata struttura e una relativamente recente storia, oltre che un’episodica applicazione. Il nodo problematico è segnatamente costituito dall’espressione “mercato interno”, perché essa non dev’essere intesa come mercato nazionale ma nemmeno soltanto come mercato di vicinato.
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