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Con la sentenza n. 253 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 702-ter, comma 2, ultimo periodo, c.p.c., nella parte in cui consente di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale soggetta a riserva di collegialità, quand’anche legata da un nesso di pregiudizialità-dipendenza con la domanda principale, senza garantire la trattazione unitaria, dovendo invece il giudice adito disporre il mutamento del rito e fissare l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
La Corte costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2020 n. 252, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’accogliere una richiesta di patteggiamento per il reato di peculato, costituito dall’appropriazione di somme di danaro corrispondenti all’imposta di soggiorno pagata dai clienti del residence gestito dall’imputato e da riversare all’amministrazione comunale competente a riscuotere il tributo, la Corte di Cassazione (sentenza 30 ottobre 2020, n. 30227) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui l’appropriazione temporanea di una somma di denaro integrerebbe in astratto la meno grave ipotesi del peculato d’uso e che, nello specifico, il reato non era neppure configurabile atteso il valore economico asseritamente modesto delle somme oggetto di appropriazione – ha d’ufficio esaminato il problema della successione di legge, essendo intervenuta una modifica della disciplina del versamento dell’imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive, operata dall’art. 180 del d. I. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020 (c.d. decreto rilancio), pervenendo ad affermare che nel caso in esame si deve registrare un caso di successione di norme extra-penali che, pure collocandosi in rapporto di interferenza applicativa, sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell’agente (art. 358 c.p.), sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314, c.p.), lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da elementi normativi contenuti sia nella norma definitoria che nella fattispecie penale. Da qui la persistente punibilità a titolo di peculato delle condotte appropriative poste in essere prima del 19 maggio 2020, data dell’entrata in vigore del decreto Rilancio.
La controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. sia in sede monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 d. lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 30 novembre 2020, n. 27308.
Il Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni, provvediemento del 17 novembre 2020, ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata da un uomo, residente in un Comune del sud Italia, nei confronti di un noto giornalista, e conseguita alle affermazioni, a detta dell’attore offensive nei confronti suoi propri e di tutte le persone del meridione, avanzate dal convenuto nel corso di una trasmissione televisiva, poi ribadite sulla carta stampata. Secondo il magistrato campano non è, infatti, configurabile né il reato di cui all’art. 604 bis c.p. allorquando, come nella fattispecie, dalle frasi contestate al giornalista traspaia non la propugnazione della inferiorità di una razza od etnia, bensì un mero sentimento di antipatia o forte critica nei confronti di persone che, pur vivendo in una precisa zona italiana, appartengono comunque ad una stessa nazione di origine e costituiscono un aggregato sociale e giuridico unico. Né, tanto meno, è configurabile il reato di cui all’art. 595 c.p., in quanto le dichiarazioni, perché possa perpetrarsi diffamazione a mezzo stampa, devono essere rivolte verso una persona o persone individuabili e quindi destinatari specifici delle frasi.
La Cassazione penale, con sentenza n. 32428 del 18 novembre 2020, esamina nuovamente i profili dell’impiego del captatore informatico: motivazione del decreto, sovrapponibilità degli strumenti di intercettazione, modalità di esecuzione delle operazioni. Le soluzioni della Corte non paiono tuttavia del tutto condivisibili, in particolare sotto il profilo della limitazione della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la cancellazione dai certificati, generale e penale, a richiesta dall’interessato dell’annotazione della sentenza pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità, la Corte di Cassazione (sentenza 2 novembre 2020, n. 30433) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice aveva erroneamente escluso di applicare analogicamente gli artt. 24 e 25, d.P.R. n. 313 del 2002 nella parte in cui regolano la non ascrivibilità della condanna in ragione della dichiarazione di cause estintive del reato o della pena e, comunque, per non aver motivato in relazione alla questione di costituzionalità degli stessi articoli, nella parte in cui non prevedono la non ascrivibilità (nel certificato generale e in quello penale richiesti dall’interessato) delle sentenze per reati dichiarati estinti estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità – ha, in ossequio alla declaratoria di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 179 del 2020, annullato con rinvio il provvedimento che aveva rifiutato la cancellazione dai certificati generale e penale, richiesti dall’interessato, dell’annotazione relativa alla sentenza pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 186 CdS, dichiarato estinto all’esito dello svolgimento positivo dei lavori di pubblicà utilità ex art. 186, comma 9-bis, dello stesso codice.
A condizione che il procedimento notificatorio sia stato posto in essere da un soggetto a ciò legittimato e che lo stesso si sia concluso con la fase di consegna, intesa in senso lato, come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, essa debba considerarsi ex lege eseguita, il luogo in cui la notificazione dell’impugnazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 30 novembre 2020, n. 27311.
Prosegue a Catania il nostro apppuntamento con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dove scopriamo, tra le atre cose, che fino al 31 gennaio 2021 le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, sono trattate in modalità cartolare mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le udienze dei procedimenti che non possono essere trattate con modalità cartolare sono fissate e chiamate ad intervalli non inferiori a 15 minuti l’una dall’altra, con tutte le cautele necessarie ivi compresa la possibilità di tenere l’udienza a porte chiuse. Le udienze destinate all’assunzione dei mezzi istruttori sono limitate ai casi di urgenza e ad un numero di testi per udienza che consenta di contenerne la durata. Il processo può essere rinviato ad altra udienza nel caso di istanza di rinvio presentata da tutte le parti in causa, anche genericamente motivata con riguardo alla situazione emergenziale causata dal covid e dal pericolo di contagio. L’istanza di rinvio presentata da una sola parte viene, invece, valutata sulla base della documentazione prodotta. Dal 14 novembre 2020 e fino a nuova disposizione sono sospese le udienze dei Giudici di pace, ad eccezione di quelle di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell’Unione Europea.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel sovvertire l’esito del giudizio di primo grado che aveva riconosciuto ad un minorenne il perdono giudiziale, lo aveva invece condannato ritenendo che la gravità dei fatti commessi e la sua condizione sociale e familiare escludevano la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la Corte di Cassazione (sentenza 3 novembre 2020, n. 30643) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il giudice di appello erroneamente non aveva valutato il positivo comportamento processuale del minorenne, peraltro contraddittoriamente negando il perdono giudiziale, ma al contempo riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche – ha infatti affermato, da un lato, che la presenza di precedenti penali rilevanti e di condotte omologhe appaiono logicamente valutate come indici di inclinazione a delinquere costituenti significativo indice di inaffidabilità pienamente rilevante ai fini della prognosi negativa in ordine alla capacità dell’imputato di astenersi in futuro da condotte similari e, dall’altro, che l’ambito applicativo del perdono giudiziale e delle attenuanti generiche risulta essere nettamente distinto e separato, con la conseguenza che elementi fattuali che non risultano idonei a fondare un favorevole giudizio prognostico ai fini della concessione del perdono giudiziale possono essere positivamente valutate in relazione all’applicabile trattamento sanzionatorio.
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