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Con il c.d. Decreto “Semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), dopo un ampio dibattito politico e scientifico (si richiamano in argomento i numerosi contributi sulla proposta di riforma “Castaldo-Naddeo”), la decretazione d’urgenza in materia penale apporta una ulteriore, sostanziale modifica al perimetro dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, al reato di abuso d’ufficio, suggellata dalla Legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020. Tra le prime decisioni della Cassazione sul reato riformato si segnala Cass. pen. n. 32174 del 17 novembre 2020.
La disciplina delle immissioni moleste in alieno nei rapporti tra privati deve sempre fare capo all’art. 844 cod. civ. sulla cui base il giudizio in ordine alla loro tollerabilità deve essere compiuto. L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova di un danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica.
Secondo la Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22652, costituisce abuso del processo la domanda riconvenzionale proposta dall’amministrazione, che imputi al difensore di non essersi costituito tempestivamente, ciò pur avendo piena disponibilità della documentazione comprovante l’impossibilità di formalizzare in tempo la costituzione in giudizio e di proporre ritualmente l’eccezione di prescrizione.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva respinto parzialmente la richiesta presentata da un avvocato, indagato per il reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), il quale aveva subito una perquisizione ed un sequestro di documentazione presso il suo studio con l’accusa di aver falsificato la firma di un cliente in calce ad un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2020, n. 27988) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui era da considerarsi illegittimo dei documenti relativi alla pratica, dovendosi considerare corpo di reato solo la predetta istanza – ha infatti affermato che per corpo del reato, in relazione al reato di cui sopra deve intendersi esclusivamente l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato apparentemente sottoscritta dal cliente, laddove, diversamente, tutta la restante documentazione, attenendo al rapporto professionale instaurato con il difensore, deve senz’altro definirsi come riconducibile all’oggetto della difesa, così da rientrare nell’ambito di tutela dell’art. 103, comma 2, c.p.p.
In riferimento agli artt. 355 e 356 c.p., devono intendersi per “forniture” sia le cose che le opere e, quindi, anche il facere costituito dalle prestazioni di attività lavorative e tecniche di un’impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. Cass. pen. Sez. VI, n. 28130 dell’8/10/2020 si sofferma sull’adempimento della somministrazione di lavoro interinale ad una Pubblica Amministrazione.
Inauguriamo oggi una nuova rubrica dedicata a tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza: richiesta di copie autentiche e copie esecutive, deposito e restituzione degli atti all’Unep, esecuzioni immobiliari e sfratti, per citarne solo alcune …La rubrica ospiterà ogni settimana un articolo – strutturato sotto forma di domande e risposte – contenente delle vere e proprie istruzioni e informazioni utili per orientarsi tra le numerose nuove procedure, stravolte dall’emergenza Coronavirus.Iniziamo con il Foro di Brescia per proseguire nei prossimi appuntamenti con gli altri principali Fori italiani (Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna, Genova, Perugia, ecc …). Buona lettura!
Sussiste il vizio di motivazione quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22604.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per essere evaso dalla propria abitazione in cui era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la Corte di Cassazione (sentenza 8 ottobre 2020, n. 28104) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici non avevano riconosciuto la scriminante putativa dello stato di necessità (art. 59, comma 4, c.p.), nonostante l’imputato si fosse dovuto allontanare dalla propria abitazione a causa di una colica renale che lo aveva costretto a recarsi al pronto soccorso come risultante dal referto medico – ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte di appello che aveva escluso lo stato di necessità anche solo putativo, ritenendo non rilevante il referto, considerato generico, in quanto indicava soltanto una generica dolenzia addominale e non una patologia oggettivamente accertabile, escludendo la necessità di cure urgenti, essendo il ricovero avvenuto in codice verde, così da non giustificare il mancato preventivo avviso dell’allontanamento dall’abitazione all’autorità preposta a controllo sul rispetto della misura.
Con la sentenza n. 29541 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico; e, in tal caso, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente”; “se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare delta pretesa giuridicamente tutelabile”.
Il comportamento del conduttore che provoca molestie di fatto agli altri inquilini del fabbricato (nella specie, insulti, imbrattamenti, nonché l’affissione di cartelli con ingiurie alla porta dei vicini) costituisce inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata ex art. 1587 nei confronti del locatore, dovendo questo rispondere verso gli altri inquilini per fatto proprio, ove tolleri tali molestie. L’inadempimento, poi, ben può essere integrato da un solo episodio, quando risulta grave. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22860.
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