Pronunciandosi su due casi “francesi” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni giudiziarie di condanna per il reato di truffa, inflitte a due medici che avevano già subito, per lo stesso fatto, una precedente sanzione disciplinare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità (decisione 22 ottobre 2020, nn. 59389/16 e 59392/16), il ricorso irricevibile. Il caso riguardava, come detto, due medici i quali si erano lamentati per essere stati condannati da un tribunale penale per truffa in relazione a fatti per i quali erano già stati puniti a livello disciplinare. I ricorrenti erano stati infatti, in un primo momento, giudicati responsabili dal Collegio di disciplina del Consiglio medico nazionale (divisione sicurezza sociale), nell’anno 2009, per scorretta condotta professionale nel trattamento di pazienti che rientravano in regime di protezione sociale. Era stato loro vietato di curare i pazienti rientranti in tale regime per quattro mesi, due dei quali erano stati sospesi, ai sensi degli articoli L. 145-1 e L. 145-2 del codice della sicurezza sociale. Successivamente erano stati giudicati colpevoli e condannati nel 2014 dalla Corte d’Appello di Colmar. La Corte ha ritenuto che la decisione del 2009 adottata i ricorrenti ai sensi del codice di sicurezza sociale non era qualificabile come “condanna” per un “reato” ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 (diritto di non essere processato o punito due volte) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e tale articolo era quindi inapplicabile. La decisione è definitiva.
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Integra la fattispecie di accaparramento di clientela la condotta dell’avvocato che induce una cliente a conferirgli l’incarico di procedere in giudizio contro una parte con la promessa, rivelatasi poi non veritiera, che i suoi onorari sarebbero stati pagati solo a causa vinta e che offre alla stessa cliente, dopo che il giudizio di primo grado aveva dato esito negativo, di procedere a ricorso in appello ed eventualmente in cassazione, gratuitamente. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 27 ottobre 2020, n. 23593.
Prosegue il nostro appuntamento con la nuova Rubrica dedicata a tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza. È possibile accedere agli uffici giudiziari? Bisogna prenotare le udienze? Come funziona l’accesso in cancelleria? Vediamo cosa succede presso il Tribunale di Genova.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, aveva rigettato l’impugnazione di un indagato avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio d’urgenza di un telefono cellulare, e relativa scheda sim, rinvenuti in possesso del predetto, ritenendo configurato il fumus del reato di cui all’art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28551) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui tale provvedimento doveva ritenersi illegittimo in quanto emesso senza alcuna specifica motivazione in riferimento al divieto di detenere telefoni cellulari – ha diversamente ribadito che il divieto del questore di possedere o utilizzare il telefono cellulare quale apparato di comunicazione ricetrasmittente imposto ai soggetti destinatari di avviso orale, dalla cui inosservanza dipende la configurabilità del reato di cui all’art. 4, comma quarto, della l. n. 1423 del 1956, può essere disapplicato dal giudice penale qualora sia privo di specifica motivazione e non indichi le ragioni che hanno determinato l’emissione di tale prescrizione.
Approvato dal Governo, con il d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (G.U. n. 269/2020), il pacchetto di misure urgenti per il settore giustizia, volto a contemperare lo svolgimento dell’attività giudiziaria con il contenimento dei contagi nella nuova, virulenta, fase dell’emergenza sanitaria che il Paese sta attraversando. Si tratta, in buona parte, della reintroduzione e del ripristino, con alcune lievi correzioni, di misure già adottate in passato, la cui vigenza era stata limitata nel tempo in ragione della ritenuta transitorietà dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: attività di indagine e udienze celebrate da remoto, deposito telematico degli atti, misure per l’alleggerimento della popolazione carceraria e la riduzione dei contagi in ambito penitenziario. Il risultato si presenta tuttavia inferiore alle attese, soprattutto se confrontato con le previsioni contenute nella bozza di provvedimento circolata nei giorni precedenti la sua emanazione. Non mancano peraltro qualche dubbia previsione meritevole di essere corretta e alcune lacune che appare opportuno colmare in sede di conversione.
In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti; ove tale verifica dia esito negativo, potrà ritenere produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. Il principio, già espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 6 marzo 2015, n. 4628, viene ora ribadito con ordinanza n. 23736 del 28 ottobre 2020.
Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 20 ottobre 2020, n. 2446 ha sostenuto, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto, che la notifica di decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali è idonea a soddisfare l’onere di comunicazione del verbale agli assenti ex art. 1137 c.c.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna inflitta in primo grado ad un imputato per il reato di estorsione aggravata dal “metodo mafioso, la Corte di Cassazione (sentenza 12 ottobre 2020, n. 28332) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la suddetta aggravante non era configurabile atteso che l’imputato si era limitato a richiamare, del tutto genericamente, la sua amicizia con personaggi di spicco della criminalità, circostanza dimostratasi non vera – ha infatti affermato che l’avere fatto l’imputato riferimento ad una specifica cosca di ‘ndrangheta (dalla quale, peraltro, in passato la vittima aveva ricevuto richieste estorsive), assumendo un atteggiamento di esplicita arroganza minacciosa era da ritenere una condotta tale da ingenerare nella vittima il timore di conseguenze pregiudizievoli tipiche di determinati contesti mafiosi, ciò che consente di ritenere sussistente l’aggravante contestata.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 229/2020, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165, comma 2, c.p. nella parte in cui subordina la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a chi già ne abbia goduto una volta, alla condizione che egli necessariamente risarcisca il danno o provveda alle restituzioni, senza assegnare alcuna rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile.
Il Tribunale di Campobasso, ordinanza 29 settembre 2020, n. 5435, ha confermato che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. in materia di responsabilità sanitaria possa essere ammesso anche nei casi in cui si contesti l’an debeatur e non solo quando sia in discussione il quantum. Inoltre, il ricorrente può anche citare direttamente la compagnia assicurativa (o chiedere che tale adempimento venga azionato dall’Azienda Ospedaliera) pur in assenza dei decreti attuativi in quanto il comma 4 dell’art. 8 della legge Gelli-Bianco prevede come obbligatoria la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva da parte di tutte le parti anche al fine di non pregiudicare la funzione deflattiva e conciliativa del suddetto procedimento ed evitare di pregiudicare i diritti della compagnia senza aver avuto la possibilità di partecipare al giudizio.
