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Secondo la Cassazione, sentenza 29 ottobre 2020, n. 23958, l’art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, della legge n. 69 del 2009 (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.
Il Tribunale di Palmi è stato investito di una particolare richiesta del difensore dell’imputato: quella di disporre perizia per ottenere la copia forense del contenuto delle intercettazioni audiovisive. Vediamo quale soluzione è stata data dai Giudici della sezione penale con ordinanza 21 luglio 2020.
Pronunciandosi su un caso “polacco” in cui si discuteva della legittimità della perquisizione disposta nei confronti del ricorrente da parte del Pubblico Ministero, la Corte EDU ha ritenuto, all’unanimità, violato l’articolo 8 (diritto al rispetto della casa privata e familiare), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava una perquisizione domiciliare disposta presso l’abitazione del ricorrente in relazione ad alcune indagini di polizia sulla distribuzione illegale di volantini contenenti informazioni sullo stipendio del sindaco del Comune di Dąbrowa Tarnowska e recante la sua effigie. Nel corso di tale attività di indagine, la polizia era stata informata che il ricorrente avrebbe potuto essere in possesso di tali volantini. Il pubblico ministero aveva quindi autorizzato la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ricorrente finalizzata ad assicurare possibili elementi di prova. L’esito della perquisizione era stato negativo. Il ricorrente aveva impugnato in sede civile il decreto di perquisizione, sostenendo che il provvedimento non era sufficientemente motivato e che non vi era stata alcuna giustificazione per violare il suo domicilio. I giudici avevano però respinto la sua azione giudiziaria, stabilendo che la perquisizione era lecita e giustificata, poiché era l’unico modo per verificare se egli fosse stato in possesso dei volantini illegalmente distribuiti. La Corte di Strasburgo, accogliendo il ricorso dell’interessato, ha ritenuto (sentenza 29 ottobre 2020, n. 71205/11) che il fatto che la perquisizione dell’appartamento abitato dal ricorrente fosse stata ordinata in relazione a un reato di modesta entità presumibilmente commesso da una terza persona, la stessa era da ritenersi disposta senza adeguati e sufficienti motivi e, dunque, non poteva essere considerata proporzionata alle finalità pur legittime perseguite, non essendo quindi “necessaria in una società democratica”.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari di avvocato o procuratore, la contestazione comunque mossa dell’opponente circa la pretesa fatta valere dall’opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine non deve avere carattere specifico, potendo essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l’onere probatorio a carico del professionista in ordine all’attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa. É quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 30 ottobre 2020, n. 24120 .
Accesso contingentato in Cassazione e dal Giudice di Pace, libero, invece, al Settore Penale del Tribunale e della Corte d’Appello, previa misurazione della temperatura corporea. Prenotazione richiesta per l’accesso al settore civile. Non è però possibile “prenotare” alcuna udienza. Queste sono solo alcune delle numerose regole da seguire presso il Foro di Roma cui dedichiamo questa terza “puntata” dello Speciale “Covid 19 e Tribunali: istruzioni per l’uso”.
Ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609-octies c.p. non è richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti anche da uno solo dei compartecipi e che ciascun partecipe fornisca un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato (Cass. pen. Sez. III, 21/10/2020 n. 29096).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto colpevole di una serie di episodi di furto pluriaggravato un cittadino straniero, raggiunto da elementi ritenuti indiziari, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28559) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui in realtà l’imputato era stato condannato in presenza di un unico indizio, costituito dall’aggancio del proprio cellulare alle celle esistenti nella zona di consumazione dei fatti, dunque di per sé insufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità – ha infatti affermato che gli “indizi”, suscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p., sono elementi di fatto noti dai quali desumere, in via inferenziale, il fatto, ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza, mentre il “sospetto” si identifica con la congettura, un fenomeno soggettivo di ipotesi con prove da ricercare, ovvero con l’indizio debole o equivoco, tale da assecondare distinte, alternative – ed anche contrapposte – ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova.
Con l’ordinanza del 24 settembre 2020, il Tribunale di Milano ha escluso la sussistenza della giurisdizione italiana per l’emanazione di un provvedimento cautelare, volto a inibire la violazione del patto di esclusiva contenuto in un contratto di distribuzione che riserva la cognizione delle controversie a un foro tedesco. La pronuncia offre lo spunto per analizzare il condivisibile approccio interpretativo che si sta consolidando con riferimento all’art. 35 del Regolamento UE 1215/2012.
Secondo la Cassazione, ordinanza 3 novembre 2020, n. 24270, nel caso in cui l’illecito contrattuale consista nell’inadempimento del mandato di difesa in un ambito giudiziario, si ha la certezza del conseguente danno soltanto quando si forma il giudicato del processo, per cui solo a partire dalla formazione di tale giudicato decorre la prescrizione del diritto risarcitorio ai sensi dell’articolo 2935 c.c.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale della libertà aveva rigettato l’appello proposto da un indagato avverso il rigetto della richiesta di modifica delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2020, n. 28575) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erano da ritenersi incompatibili le prescrizioni imposte con la natura non detentiva della misura di sicurezza – ha infatti affermato che, pur avendo legittimamente disposto la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con le prescrizioni dell’obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, l’aver inserito tra le prescrizioni da osservare il divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità terapeutica, senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili, essendo stata imposta senza alcun limite, innanzitutto temporale, o comunque finalistico, implica una sostanziale trasfigurazione della libertà vigilata in una misura detentiva.
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