Secondo la cassazione civile, sez. I, sentenza 13 ottobre 2020, n. 22048, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (il contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale.
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Integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie non tutela solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o un servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico è sufficiente che il soggetto agente sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando e assumendone il rischio. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 9 ottobre 2020, n. 28213.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, in particolare per aver minacciato un agente della polizia penitenziaria in servizio presso un carcere, utilizzando espressioni evocative della sua appartenenza alla criminalità organizzata, la Corte di Cassazione – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stata contestata l’aggravante del metodo mafioso, non avendo l’imputato mai fatto riferimento ad un suo presunto ruolo nell’ambito di ambienti malavitosi, né tantomeno al potere di qualsivoglia sodalizio criminale (sentenza 8 ottobre 2020, n. 28112) – ha infatti affermato che la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso non può essere evinta dal richiamo alla posizione di spicco della malavita e dalla potenzialità criminale delle sue minacce, le quali, pur connotate da un’indubbia valenza intimidatoria, non possono di per sé sole dirsi oggettivamente idonee ad esercitare una coartazione psicologica sulle persone avente i caratteri propri dell’intimidazione derivante dall’organizzazione criminale, potendo – in ipotesi – costituire il frutto di una, certamente deprecabile, esplosione d’ira, non supportata da alcuna intenzione di conferire colorazione mafiosa alla minaccia.
Il Tribunale di Mantova, con provvedimento del 20 agosto 2020, decidendo sull’istanza di sospensione di un’esecuzione immobiliare presentata in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha escluso l’applicazione alla fattispecie in esame delle sospensioni disciplinate dagli artt. 54-ter e 103 del d.l. “Cura Italia”, essendo riservate, la prima, alle esecuzioni immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore e, la seconda, all’esecuzione degli sfratti degli immobili adibiti a uso abitativo e non abitativo.
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti; nel caso, invece, in cui la domanda riconvenzionale venga ritualmente proposta, scatta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio. È quanto chiarito dalla Cassazione con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22936.
Con la sentenza n. 28294 depositata il 12/10/2020 la Suprema Corte di cassazione penale affronta il tema dell’accertamento del nesso causale nel campo della attività medico-chirurgica, ribadendo il principio secondo il quale, nel reato colposo omissivo improprio, il nesso causale tra omissione ed evento non può fondarsi solo sul coefficiente di probabilità statistica, dovendo il giudice verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell’evidenza disponibile.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, risponde del reato di peculato d’uso, previsto dall’art. 314, comma 2, c.p., il dirigente pubblico che, avendo la disponibilità di una utenza telefonica mobile per motivi di servizio, consenta ad altri di farne indebito utilizzo. Lo ha stabilito la cassazione penale con sentenza 6 ottobre 2020, n. 27742.
Due sentenze-gemelle pronunziate dal Tribunale di Foggia in data 1 ottobre 2020, in persona del Giudice Dott. Vincenzo De Palma, affrontano alcune problematiche attinenti alla mediazione nelle controversie in materia di condominio, in particolar modo la coincidenza tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità, accertata mediante cd. autovelox, non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che, di detta segnaletica, sia stata accertata o ammessa l’esistenza. A chiarirlo è la Cassazione con ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23330.
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia cautelare personale, ai sensi dell’art. 311, comma 3, c.p.p., a differenza di quanto previsto per la presentazione della richiesta di riesame, deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, nel termine di dieci giorni previsto dalla legge (Cass. pen. sez. I, 29 settembre 2020, n. 27127).
