Integra l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 c.p. anche l’interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell’ufficio o del servizio, posto che la fattispecie non tutela solo l’effettivo funzionamento di un ufficio o un servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico è sufficiente che il soggetto agente sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando e assumendone il rischio. È quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza 9 ottobre 2020, n. 28213.
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