In tema di reati contro la pubblica amministrazione, risponde del reato di peculato d’uso, previsto dall’art. 314, comma 2, c.p., il dirigente pubblico che, avendo la disponibilità di una utenza telefonica mobile per motivi di servizio, consenta ad altri di farne indebito utilizzo. Lo ha stabilito la cassazione penale con sentenza 6 ottobre 2020, n. 27742.
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