Secondo la Cassazione, sentenza 8 luglio 2020, n. 14257, in base al principio di autoresponsabilità del consumatore, deve escludersi la sussistenza di alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcitoriamente compensata, nel caso in cui il viaggiatore non abbia utilizzato, per sua negligenza, le informazioni di viaggio fornitegli dal tour operator per iscritto qualche giorno prima della partenza.
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