In caso di mediazione obbligatoria o delegata, la parte può parteciparvi a mezzo del proprio avvocato, il quale, però, dovrà essere dotato di una procura speciale di carattere sostanziale, cioè diversa ed aggiuntiva rispetto alla procura alle liti ricevuta ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; in difetto, deve ritenersi che il litigante abbia pretermesso la procedura conciliativa senza giustificato motivo, con la conseguenza che le domande giudiziali dallo stesso proposto dovranno essere dichiarate improcedibili. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Verona del 26 novembre 2019.
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