La Cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite nr. 6549 del 6 marzo 2020 tratta il tema della forma che deve rivestire il patto fiduciario coinvolgente diritti reali su beni immobili. In particolare, le Sezioni Unite, dopo aver analizzato i vari orientamenti presenti in dottrina e giurisprudenziale, sulla scorta di quanto da tempo affermato dalla stessa Cassazione in materia di mandato senza rappresentanza, concludono nel senso di escludere la necessità della forma scritta ad validitatem. La pronuncia in questione si segnala inoltre per interesse per aver ricondotto alla figura della promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. la dichiarazione con cui l’interposto, riconosciuta l’intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare in favore del fiduciante il ritrasferimento finale, con la conseguenza che quest’ultimo, in presenza di tale dichiarazione, sarà esonerato dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che quindi si presume fino a prova contraria.
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