Il ricorso redatto con la tecnica del c.d. “assemblaggio”, ossia mediante la mera riproduzione grafica di atti processuali (verosimilmente, verbali di udienza), peraltro manoscritti e pressoché illeggibili, è inammissibile in quanto una simile tecnica di redazione contravviene il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 22 aprile 2020, n. 8035.
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