Posto che l’art. 515 c.p. sanziona penalmente l’avvenuta cessione di beni laddove questi siano diversi, per origine, provenienza, qualità o quantità, rispetto ai beni dichiarati o pattuiti, Cass. pen. sez. III, n. 29578 del 26/10/2020 – in un caso di detenzione e fornitura di mascherine prive del marchio CE – ha chiarito le condizioni in presenza delle quali il reato di frode in commercio possa ritenersi integrato.
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Nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto all’autodeterminazione, l’onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul danno in re ipsa (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano) è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 4 novembre 2020, n. 24471.
Per le iscrizioni a ruolo sono ammessi i pagamenti di contributi e diritti con marche da bollo? In Tribunale ed in Corte d’Appello non sono ammessi. Almeno fino al 31 dicembre 2020 sarà ammesso esclusivamente il pagamento telematico tramite il sistema PagoPA. È, invece, ammesso da Giudice di Pace. Questo è quanto accade presso il Foro di Napoli cui dedichiamo questo quarto appuntamento dello Speciale “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso”.
La sentenza della Cassazione penale n. 29171/2020 offre l’occasione per delineare il corretto perimetro di operatività dell’elemento strutturale della esposizione di un bene a pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione. Nella vicenda sub judice, peraltro, il Giudice di legittimità evidenzia come l’impossibilità di configurare in concreto il detto elemento strutturale atrofizzi l’operatività del delitto di danneggiamento, oggetto di intervento di depenalizzazione con riferimento alla fattispecie base ad opera del d.lgs. 15/01/2016, n. 7.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nei confronti dell’indagato in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, la Corte di Cassazione (sentenza 16 ottobre 2020, n. 28796) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il reato in questione non era configurabile, in quanto non applicabile alle attività poste in essere da una fondazione politica, quale quella di cui l’indagato era responsabile, non potendosi la stessa considerare come articolazione di un partito politico – ha diversamente affermato che il reato in esame è configurabile anche in relazione ad una fondazione politica, non essendo però sufficiente una mera coincidenza di finalità politiche, occorrendo invece una concreta simbiosi operativa, tale per cui la struttura esterna possa dirsi sostanzialmente inserita nell’azione del partito o di suoi esponenti, in modo che i finanziamenti ad essa destinati abbiano per ciò stesso una univoca destinazione al servizio del partito.
La Corte d’Appello di Venezia, sentenza 25 settembre 2020, n. 2496, respinge l’appello proposto da un automobilista incorso in un sinistro causato, a suo dire, dalla presenza di ghiaccio sul fondo stradale. È vero che l’ente proprietario della strada deve esercitare il potere/dovere di custodia, ma la condotta di guida dell’automobilista danneggiato viene considerata così negligente da configurare la prova del caso fortuito.
Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. «non è chiusa anche al risarcimento del danno morale»), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta — con valenza evidentemente interpretativa — dalla legge di stabilità del 2016. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 4 novembre 2020, n. 24473.
La sentenza n. 28950/2020 della Cassazione penale afferma che il dolo del delitto di cui all’art. 340 c.p. è ravvisabile nella consapevolezza dell’agente che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o anche soltanto il turbamento del pubblico ufficio. E tale consapevolezza può anche individuarsi nella accettazione del rischio che la condotta possa determinare l’interruzione o il turbamento suddetti.
Pronunciandosi su un caso “polacco” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalle autorità giudiziarie di condannare un soggetto sulla base di prove di accusa, rappresentate anche dalle dichiarazioni registrate di un teste, costretto con violenza a rilasciarle dai coimputati dell’accusato, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, sebbene a maggioranza (cinque voti a due), violato l’art. 6 della Convenzione EDU (diritto al giusto processo). Il caso era stato originato dalla denuncia del ricorrente il quale si doleva per essere stato avviato ingiustamente un procedimento penale nei suoi confronti per traffico di droga. Si lamentava, in particolare, del fatto che i giudici avevano ammesso come prova le dichiarazioni testimoniali di un soggetto, che erano state ottenute attraverso tortura dai componenti di una banda criminale. La Corte (sentenza 5 novembre 2020, n. 31454/10) ha rilevato in particolare che i giudici che avevano trattato il caso del ricorrente non avevano lasciato spazio a dubbi che le dichiarazioni “incriminate” fossero state ottenute a seguito di maltrattamenti, vietati dall’articolo 3. I giudici avevano, tuttavia, accettato di utilizzare tali dichiarazioni come prova per condannare il ricorrente, in violazione del divieto assoluto di maltrattamenti garantito dall’articolo 3 della Convenzione, e senza tener conto delle implicazioni dal punto di vista del diritto dell’accusato ad un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1della Convenzione. La Corte ha ribadito in particolare la sua interpretazione secondo cui, ammettendo come prove dichiarazioni testimoniali ottenute come risultato di tortura o maltrattamenti vietati dall’articolo 3 della Convenzione, ciò aveva reso il procedimento complessivamente ingiusto. Si tratta del primo caso in cui la Corte ha applicato questo principio con riferimento a prove ottenute a seguito di maltrattamenti inflitti da privati. Tutti i casi precedenti, infatti, riguardavano prove ottenute a seguito di maltrattamenti inflitti da pubblici ufficiali.
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 novembre 2020, n. 24689, il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio.
