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Secondo la Cassazione, ordinanza n. 25155 del 10 ottobre 2020, l’improcedibilità della domanda per difetto di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un medico per il reato di falso ideologico in certificazioni amministrative (art. 481, c.p.) avendo egli utilizzato una ricetta “bianca” con cui disponeva due prescrizioni farmacologiche a base di testosterone per fare un favore ad un soggetto che aveva necessità di anabolizzanti, dopo aver in un primo momento affermato che erano destinate al proprio suocero, operato da poco alla prostata, la Corte di Cassazione (sentenza 19 ottobre 2020, n. 28847) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui le due ricette in questione non potevano costituire certificati, bensì solo scritture private aventi natura autorizzativa, posto che non contenevano alcuna attestazione di fatti di cui l’atto stesso era destinato a provare la verità, trattandosi di ricette su carta bianca in cui si prescriveva un farmaco senza dare atto di uno stato patologico – ha diversamente affermato che il documento costituito dalla ricetta “bianca” conserva intatta la propria valenza certificativa – su cui, quindi, può innestarsi il falso ideologico – nella misura in cui il medico attesta, attraverso la prescrizione, che l’assistito ha diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l’accertamento medico è stato effettuato, il quale resta, in questa tipologia di documenti, in un certo senso sullo sfondo, nella misura in cui non è richiesta una specifica tipologia di verifica da parte del medico, che non deve essere neanche attestata. Ciò che rileva infatti, per la S.C., è l’attestazione che l’assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica.
La Corte di cassazione affronta il tema della rilevanza della volontà dei minori nel caso in cui uno dei genitori li abbia trattenuti con sé all’estero, sottraendoli all’altro genitore con violazione del provvedimento del giudice. Davanti ai supremi giudici trova applicazione, inoltre, la recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima l’automatica applicazione della pena accessoria della sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori nel caso di condanno per il reato di sottrazione internazionale di minori (Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 29672).
Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 9 novembre 2020, n. 24993.
In questo sesto appuntamento della nuova Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” andiamo alla volta di Perugia dove scopriamo, tra le altre cose, che presso il Tribunale non è possibile accedere liberamente ma è richiesto un appuntamento da prendersi telefonicamente oppure via e-mail e che in Tribunale ed in Corte d’Appello è ammesso solo il deposito telematico.
Interessante ordinanza del GIP di Milano, con ordinanza del 22 settembre 2020, affronta il tema della liceità della raccolta di materiale biologico effettuato senza il rispetto delle formalità di cui all’art. 349, comma 2 bis c.p.p., nell’ambito di attività di indagine difensiva preventiva. In conformità a precedente giurisprudenza il Giudicante perviene a considerare consentita l’attività di raccolta di oggetti utilizzati per l’estrapolazione del DNA, per fini di giustizia, in maniera non invasiva e non lesiva dell’integrità personale dell’interessato, pur se all’insaputa del medesimo.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare ritenendo sussistere il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo (artt. 54 e 1161, cod. nav.), la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29105) – nell’accogliere il ricorso del PM, che aveva sostenuto come, in assenza di un provvedimento mai formalmente rinnovatosi, era configurabile il reato contestato, illecito di natura permanente, con conseguente sussistenza del periculum in mora – ha infatti ribadito che deve essere disapplicata la normativa italiana che, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime, contrasta con l’art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l’articolo 49 TFUE.
Con la sentenza n. 24379/2020 qui annotata la Corte di Cassazione fornisce una interessante interpretazione dei requisiti necessari per l’iscrizione anticipata degli studenti universitari nel registro praticanti ai fini della pratica professionale. In particolare, la Suprema Corte afferma che tale possibilità è riservata esclusivamente agli studenti che siano in regola con gli esami e che siano iscritti all’ultimo anno regolare del corso di laurea.
Secondo la Cassazione, ordinanza 11 novembre 2020, n. 25288, il giudizio sulla responsabilità sanitaria si articola in due cicli: “a monte” si pone quello relativo all’evento dannoso e alla sua derivazione causale, la cui prova grava sul creditore/danneggiato secondo il criterio della “preponderanza dell’evidenza”; “a valle” si pone, invece, quello relativo alla possibilità (o meno) di adempiere, essendo il debitore/danneggiante ammesso a provare “che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).(Nel caso di specie è stata cassata la sentenza con la quale i Giudici di appello hanno riconosciuto la responsabilità del primario e della struttura ospedaliera, una volta ritenuto che il nesso di causalità materiale fosse provato, e ciò per il sol fatto della verificazione dell’evento che le misure di contenzione adottate avrebbero dovuto scongiurare, senza interrogarsi sul diverso comportamento che, anche alla luce delle peculiari condizioni del caso concreto – stato gestazionale della paziente ed impossibilità di praticare trattamenti farmacologici – si sarebbe potuto – o meglio, dovuto – esigere dalla struttura sanitaria).
La Corte costituzionale, con sentenza del 13 novembre 2020 n. 238, ha ritenuto legittima la scelta del legislatore di circoscrivere l’applicabilità della speciale procedura estintiva del reato, prevista dagli artt. 318-bis ss. d.lgs. n. 152 del 2006, ai soli processi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con esclusione, quindi dei procedimenti penali per i quali, a quella data, sia stata esercitata l’azione penale.
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