Il Giudice monocratico campano (Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, sentenza 21 settembre 2020, n. 1330) ritorna sull’annoso problema delle maggioranze necessarie per modificare la tabella millesimale sulla base delle quali vengono ripartite le spese tra i condomini e conferma che, nell’attuale regime, fuori dai casi previsti dall’art. 69 disp.att.c.c., ricorre un’ipotesi di nullità se la modifica avviene a maggioranza, e non all’unanimità, La delibera è invece annullabile se, nella prima ipotesi, non è raggiunta la maggioranza qualificata richiesta. La modifica della tabella millesimale necessita la forma scritta ad substantiam, talché non rileva il pagamento dei contributi per diversi anni da parte dei condomini in base alla tabella di fatto applicata, né la prolungata accettazione dei bilanci, né la partecipazione con voto favorevole a reiterate delibere di ripartizione delle spese condominiali straordinarie e né l’acquiescenza alla concreta attuazione di tali tabelle. Il requisito della forma scritta ad substantiam deve reputarsi necessario anche per le modificazioni del regolamento di condominio, al quale sono allegate le tabelle millesimali. Le modifiche ad esso, al pari di quelle apportate alle tabelle millesimali, in quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, devono avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini.
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Avuto riguardo all’obiettività dell’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., non comprensibile è il riferimento ad una “non linearità” del comportamento della parte, rinviando la “non linearità” ad una situazione di opacità, mentre il giudizio di inadempimento postula chiarezza ed obiettività dell’inottemperanza all’impegno contrattuale. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 16 novembre 2020, n. 25845.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini della misura cautelare ai sensi dell’art. 309, comma 10, c.p.p., la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29208) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per la trattazione del riesame, nonostante la presenza del difensore, aveva fatto decorrere il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 309, comma 9, c.p.p., tra la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e la decisione del Collegio in ordine alla misura cautelare, con conseguente perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309, comma 10, citato – ha infatti ribadito il principio secondo cui nel caso di presentazione di istanza di riesame di misura cautelare personale durante la vigenza della sospensione dei termini disposta dall’art. 83, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, a causa della emergenza “coronavirus”, in assenza della richiesta di trattazione del procedimento da parte del detenuto o del suo difensore ai sensi del comma 3 dell’art. 83 cit., la fissazione dell’udienza può essere procrastinata a data successiva alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo atteso che, in assenza dell’istanza difensiva, anche il termine di cui all’art. 309, comma 9, c.p.p. rimane sospeso.
Con una decisione – a nostro parere esemplare – del 21 ottobre 2020, il Tribunale di Perugia (in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Loschi) accoglie l’eccezione di nullità sollevata dalla difesa per il mancato deposito degli atti da parte del pubblico ministero, a fronte dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p. Aderendo all’indirizzo di legittimità allo stato minoritario, il Tribunale stabilisce che la natura degli istituti giuridici in questione e la loro ratio, insieme a ragioni di “prudenza” e di coerenza ordinamentali (leggasi: economia processuale e ragionevole durata), non consentano di ritenere inutilizzabili gli atti non depositati. Se si affermasse l’inutilizzabilità di tali atti, anziché la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti susseguenti a essa connessi, si andrebbe infatti a ledere quel diritto di difesa che si pretende invece di tutelare. Inoltre, si esporrebbe il procedimento al rischio che l’eccezione di nullità, tempestivamente sollevata e regolarmente riproposta nei successivi gradi di giudizio, venga poi accolta e travolga tutte le attività processuali fino a quel momento compiute.
ll promovimento d’una impugnazione in via surrogatoria impone alla Corte d’appello di accertarne i presupposti, ed in primo luogo l’inerzia del debitore: ma questi accertamenti non possono considerarsi “nuovi” ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., perché hanno ad oggetto l’ammissibilità del gravame, e quindi rientrano nel proprium di qualsiasi giudizio d’appello. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 17 novembre 2020, n. 26049.
Chi deve partecipare alle udienze fissate per la giornata, chi ha ricevuto comunicazioni di presentarsi per qualsiasi ragione; chi deve presentare atti o istanze per ottenere certificato e/o provvedimenti urgenti e indifferibili. Queste sono alcune delle ragioni urgenti e indifferibili, ricorrendo le quali, è ammesso l’accesso al Giudice di Pace, al Tribunale ed alla Corte d’Appello. Prosegue a Milano il nostro appuntamento con la Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dedicata a tutti gli Avvocati che intendono intraprendere una qualsiasi attività giudiziaria nel settore civile presso un Foro diverso rispetto a quello di propria appartenenza.
Il comportamento abituale quale presupposto preclusivo dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione della particolare tenuità, mentre per definire la nozione di identità di indole deve farsi riferimento alla previsione di cui all’art. 101 c.p. (Cassazione penale, sezione V, sentenza 29 ottobre 2020, n. 29961).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale aveva rigettato la richiesta di una donna, sottoposta alla custodia cautelare in carcere, ad intrattenere un colloquio telefonico straordinario con il marito, anch’egli detenuto in regime di custodia cautelare, in ragione delle esigenze cautelari derivanti dalla correità, la Corte di Cassazione (sentenza 26 ottobre 2020, n. 29658) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici avevano disatteso il tema relativo alla rilevanza delle esigenze di carattere familiare poste a base dell’istanza, motivata dalla necessità di consentire ai coniugi di sincerarsi reciprocamente delle loro condizioni di salute in regime di emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha infatti affermato che il riferimento allo stato di coimputati nel medesimo procedimento dei soggetti tra i quali avrebbe dovuto intervenire il colloquio dava conto dell’esistenza di esigenze di stretta cautela processuale legate sia alla persistenza del titolo cautelare relativo a gravi reati, sia alle esigenze di acquisizione della prova, la cui necessità di salvaguardia non viene meno per il successivo passaggio alla fase processuale, potendo riguardare tanto le prove a carico che quelle a discarico.
Ai sensi degli artt. 194, comma 2 c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l’espletamento di tutte le attività del C.T.U. senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali è mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni dell’ausiliario, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica la nullità della consulenza, la quale, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro e verifica a posteriori dell’elaborato del consulente. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 18 novembre 2020, n. 26304.
La domanda di riduzione del canone di locazione commerciale proposta dal conduttore relativa ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in ragione della asserita chiusura dell’immobile locato, a causa dell’intervenuta emergenza sanitaria da Covid-19 non può essere accolta ove non sia dimostrato che l’inadempimento alle obbligazioni sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile e, in particolare, ove non sia dimostrata l’intervenuta chiusura del locale in oggetto. È quanto si legge nella sentenza n. 519 del Tribunale di Alessandria del 18 settembre 2020.
