Articoli

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, quale giudice di appello, aveva confermato la condanna inflitta al Sindaco di un Comune che, trovandosi di passaggio, si era avvicinato ad un carabiniere intento a controllare un passante, e, nel prendere le difese di quest’ultimo si era rivolto al carabiniere, tacciandolo di abusare del suo potere e che avrebbe riferito il fatto al Prefetto e Questore, la Corte di Cassazione (sentenza 21 ottobre 2020, n. 29111) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato di minaccia non era configurabile, in quanto le frasi erano stata pronunciate con “tono disinvolto e scherzoso”, al fine di “ridimensionare i fatti” – ha infatti affermato che la rappresentazione difensiva, secondo ogni logica, non aveva nulla di scherzoso o di burlesco, ma, date le circostanze, prefigurava effettivamente interventi astiosi – da attuare presso autorità superiori – nei confronti del carabiniere e idonei, come tali, a turbare la tranquillità di quest’ultimo, con conseguente configurabilità del reato in questione.
Di seguito l’articolo del Prof. Bonzano, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 11/2020, Ipsoa, Milano.

A vent’anni dalla costituzionalizzazione del giusto processo, la tenuta del sistema passa per l’intangibilità almeno di pochi valori assoluti. Eppure anche questi finiscono, con sempre maggiore frequenza, con l’essere impropriamente bilanciati a vantaggio di un efficientismo (spesso legato alle eterogenee matrici di una costante condizione emergenziale) che potrebbe essere meglio perseguito, e magari anche attuato, per altra via: forse, per il rito penale è ormai improcrastinabile una rivisitazione ampia, meditata e condivisa, naturalmente imperniata sui princìpi cardine del processo accusatorio, ove le garanzie costituiscono un valore da preservare e non un ostacolo da aggirare.

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell’art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 13 novembre 2020, n. 25788.
Il conduttore che intenda opporsi allo sfratto per morosità deducendo di non aver potuto corrispondere regolarmente il canone in conseguenza del rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ha l’onere di dare prova circostanziata del collegamento eziologico tra causa impossibilitante ed inadempimento. Il rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore; in difetto, il Tribunale emette ordinanza (28 ottobre 2020) non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni.
Pronunciandosi su un noto caso “moldavo” che ha profondamente inciso nella giurisprudenza degli Stati parte della Convenzione EDU (il celebre caso Dan c. Moldavia, n. 8999/07), in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria di reiterare, dopo una prima condanna di Strasburgo per violazione del diritto all’equo processo, la sentenza che aveva ribaltato l’esito assolutorio del giudizio di primo grado, la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità (sentenza 10 novembre 2020 n. 57575/14), che vi fosse stata una nuova violazione dell’art. 6 (diritto al giusto processo), della Convenzione EDU.
Accolto il ricorso proposto a soli fini civili dall’imputato, che lamentava la reformatio in peius in appello non preceduta dalla doverosa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, la IV sezione della Cassazione (ordinanza 5 novembre 2020 n. 30858) si chiede verso quale giudice (penale o civile) disporre il rinvio. Viene così riscontrata la sussistenza di un conflitto intestino nelle schiere dei giudici di legittimità: da un lato, l’indirizzo tradizionale assegna valore omnicomprensivo alla norma che impone il rinvio al giudice civile, quando l’annullamento concerna solamente i capi civili; dall’altro, un recente filone limita l’operatività di tale regola, assegnando al giudice penale il caso in cui in sede di rinvio, sebbene limitato alle questioni risarcitorie, si debba porre rimedio ad una lesione del “giusto processo”. Esaminate le contrapposte visioni, la IV sezione chiede l’intervento dirimente delle Sezioni Unite.
Nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell’impegno di spesa previsto dell’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), l’obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell’ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Ciò determina, in entrambi i casi, l’improponibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento da parte del fornitore nei confronti dell’ente: nel primo, perché il riconoscimento del debito fuori bilancio instaura un rapporto che trova la propria fonte nella procedura di acquisizione dei beni o servizi; nel secondo caso perché, essendo il fornitore munito di azione nei confronti degli obbligati ex lege, difetta il carattere della sussidiarietà richiesto dall’art. 2042 cod. civ.
L’accesso alle cancellerie del Tribunale di Firenze fino al 31.01.2021 è consentito previo appuntamento tramite il gestionale “Tribunale Firenze Smart Pass” previa registrazione dalla home page del sito internet del Tribunale di Firenze, all’area dedicata ai “servizi on line”. Per le cancellerie civili gli appuntamenti possono essere fissati dalle 10,30 alle 11,50, e per la cancelleria delle sentenze e dei decreti ingiuntivi dalle 10.00 alle 12.00, mentre dalle 11,50 alle 12,30 le cancellerie civili e dalle 12,00 alle 13,00 la cancelleria sentenze e decreti ingiuntivi sono ad accesso libero, nell’ambito del quale potranno essere trattate anche le urgenze. Scopri questa e numerose altre informazioni nel nuovo “episodio” della Rubrica “Covid e Tribunali: istruzioni per l’uso” dedicato al Tribunale di Firenze.
Integra il reato di rapina impropria la condotta dell’agente che, al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l’impunità, impedisca alle forze dell’ordine – tramite la pregressa apposizione di automezzi in prossimità del luogo di commissione del fatto in numero e in posizione tale da ostacolare l’accesso di automezzi delle stesse forze dell’ordine – di intervenire prontamente, determinando un conseguente ritardo nell’esecuzione delle operazioni di polizia giudiziaria finalizzate all’identificazione e all’eventuale arresto in flagranza del reo nonché al compimento delle operazioni di sopralluogo e degli altri atti di assicurazione della prova: in tal caso, la predetta condotta impeditiva, configura un’ipotesi di violenza alla persona, intesa come violenza impropria, avendo la stessa coartato la libertà di autodeterminazione degli appartenenti delle forze dell’ordine che, conseguentemente, per il semplice ritardo imposto al loro intervento, sono stati costretti a fare, tollerare od omettere le azioni doverose di contrasto a cui erano tenuti (Cassazione penale, sezione II, sentenza 21 ottobre 2020, n. 29215).
Con la sentenza n. 30030/20, la Prima Sezione della Cassazione penale ha deciso in merito a un reclamo ex art. 35-ter O.P. per un detenuto sottoposto al regime detentivo speciale del 41 bis, che lamentava di essere stato recluso presso la struttura di Cuneo in condizioni inumane e degradanti, di rilievo per l’integrazione della violazione del parametro convenzionale dell’art. 3 CEDU. Anche se non si può parlare tecnicamente di sovraffollamento, dato che i detenuti sono dislocati in cella singola, tutti gli altri parametri – secondo la Corte di Cassazione – non sono stati adeguatamente valutati e quindi l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza deve essere annullata, per un nuovo esame nel merito delle altre condizioni di detenzione (come l’aerazione, l’illuminazione, ecc.).
Call Now Button