In tema di sanzioni accessorie, la sospensione cautelare dall’esercizio della professione non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità̀ e il prestigio dell’Ordine forense. Ne consegue che la stessa deve essere tenuta distinta dalla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (Cassazione penale, sezione I, sentenza 29 ottobre 2020, n. 30063).
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In relazione ad Autostrade per l’Italia, si è di recente appreso dai media che sono in corso di svolgimento indagini, a carico di manager ed ex dirigenti della società, riguardanti installazioni di barriere fonoassorbenti sulla rete autostradale. Fra i reati ipotizzati anche quello di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.), reato di pericolo concreto.
In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, commi 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 20 novembre 2020, n. 26524
Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso all’avvocato domiciliatario, è necessario ricostruire i rapporti tra le parti in quanto è obbligo del mandante (avvocato o cliente) corrispondere il compenso all’avvocato domiciliatario. Il Tribunale di Bologna con la sentenza 29 ottobre 2020 ha affrontato la problematica del soggetto obbligato al pagamento del compenso all’avvocato domiciliatario in presenza di una procura congiunta.
Il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, commi 2 e 6, è configurabile esclusivamente in caso di violazione dell’obbligo di presentarsi nel giorno e nell’ora indicati presso l’ufficio di polizia prestabilito, non gravando alcun obbligo di immediato avviso all’autorità dell’impedimento e risultando rilevante solo la configurabilità in concreto di tale impedimento quale caso fortuito o forza maggiore e, dunque, la legittimità dello stesso (Cass. pen., sezione III, sentenza 9 novembre 2020, n. 31178).
Pronunciandosi su un caso “tedesco” in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie di infliggere una sanzione amministrativa di 600 euro ad un avvocato il quale, chiamato a deporre come testimone in un processo penale in relazione a vicende che vedevano coinvolti alcuni manager di una società che l’avvocato (e lo studio legale di cui faceva parte) aveva assistito fornendo delle consulenze, la Corte EDU ha escluso, sebbene a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata la violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava, come anticipato, un avvocato che, tra il 1996 e il 2014, unitamente allo studio legale di cui faceva parte, aveva fornito consulenza legale a quattro società dichiarate fallite nel 2014. A seguito dell’apertura del procedimento penale contro i precedenti amministratori delegati di tali società, l’avvocato era stato convocato come testimone ma aveva opposto il segreto professionale, sostenendo di essere ancora vincolato dal segreto professionale a meno che non fosse svincolato anche dai precedenti amministratori delegati. L’avvocato era stato quindi sanzionato amministrativamente a pagare la somma di 600 euro. Vani i ricorsi dinanzi alle giurisdizioni superiori. Egli si era quindi rivolto alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la multa inflittagli aveva leso il “privilegio” riconosciutogli dalla legge, ossia di poter opporre in quanto avvocato il segreto professionale. La Corte EDU (sentenza 19 novembre 2020, n. 24173/18), pur prendendo atto che sull’interpretazione della normativa interna vi erano stati dei contrasti giurisprudenziali, ha tuttavia rilevato che, avendo i clienti dell’avvocato rinunciato alla riservatezza, non vi era alcun diritto per quest’ultimo di astenersi dal deporre, né questi correva alcun rischio di commettere alcun reato a causa della divulgazione di informazioni nel corso della deposizione. La Corte EDU ha, inoltre, ritenuto la sanzione non eccessiva alla luce degli interessi in gioco e sufficienti le garanzie assicurate dall’ordinamento nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa. Ritenendo, pertanto, pertinenti e sufficienti i motivi forniti dai giudici nazionali, la Corte di Strasburgo ha ritenuto l’interferenza proporzionata e necessaria in una società democratica.
In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non», si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 20 novembre 2020, n. 26516.
Come è regolamentato l’accesso alle cancellerie del Tribunale di Bari? L’udienza generale si tiene sempre in un giorno prefissato? È necessario “prenotare” le udienze? Scopriamo nel dettaglio quali sono le istruzioni da seguire presso il Foro di Bari .
Con la sentenza n. 31418/2020 la Cassazione penale ha stabilito che, in tema di misure cautelari, la disposizione contenuta nell’art. 275, comma 4, c.p.p. – che impedisce l’applicazione della custodia in carcere nei confronti di persona ultrasettantenne, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza – trova applicazione tanto nella fase genetica, quanto in quella dinamica, della misura cautelare.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato quella di primo grado, che aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di omissione di soccorso stradale (art. 189, C.d.S.), la Corte di Cassazione (sentenza 28 ottobre 2020, n. 29837) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici avevano affermato la responsabilità dell’imputato, in particolare, per quanto qui di interesse, non valutando la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, in considerazione delle buone condizioni del minore, confermate dalla circostanza che, tornato a casa, era stato portato al Pronto Soccorso solo su impulso della Polizia locale, allertata dai familiari, e non dei genitori – ha infatti ribadito il principio secondo cui risponde del reato di omissione di soccorso l’utente della strada che, coinvolto in un incidente stradale, anche se da lui non provocato, non presti l’assistenza occorrente al ferito e si allontani dal luogo, essendo infatti configurabile, nel caso di specie, l’elemento psicologico del reato, consistente nella consapevolezza di un possibile danno al minore (sanguinante) e nella decisione, nonostante ciò, di non fornire le proprie generalità e di non accompagnare il minore né al Pronto soccorso né a casa.
