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Il proprietario di vani terranei di un edificio in condominio può, perciò, aprire porte di comunicazione tra tali vani e il contiguo cortile comune, ovvero per accedere ai primi dalla via pubblica, pur se uno o più dei detti vani siano già serviti da autonomo ingresso dalla stessa via, rientrando ciò nella facoltà di ciascun condomino di utilizzare la cosa comune per il miglior godimento della stessa anche apportandovi opportune modificazioni, sempre che non ne risulti alterata la destinazione e ne sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 novembre 2020, n. 26703.
Pur rigettando una serie questioni di legittimità costituzionale relative al d.lgs. n. 36 del 2018, in relazione alla mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di lesioni stradali, la Corte costituzionale, con 25 novembre 2020 n. 248, lancia un monito al Legislatore perché riconsideri la “congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.”.
Il 31 dicembre 2020 scatterà il Brexit, pertanto è interessante verificare come si stanno orientando le Corti britanniche rispetto alle estradizioni dei cittadini UK nei Paesi membri dell’Unione Europea e della validità del mandato d’arresto europeo già richiesti. Vediamo alcune anticipazioni.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la decisione del tribunale che aveva condannato un imputato per il reato indebito utilizzo di carta clonate in concorso con il reato di riciclaggio, la Corte di Cassazione (sentenza 7 ottobre 2020, n. 27885) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente era stato ritenuto il concorso di reati, atteso che il riciclaggio non poteva ritenersi configurabile in considerazione delle modalità della condotta di consumazione dell’altro reato – ha infatti affermato che, in concreto, che il reato di cui all’art. 493.ter c.p. può anche essere il reato presupposto del riciclaggio ed escluderne quindi la punibilità e che, in alcune situazioni, l’indebito utilizzo della carta non è strumentale alla sostituzione, al trasferimento o al reimpiego del profitto del reato presupposto quanto, piuttosto, è la modalità di commissione del reato presupposto stesso, l’azione con la quale l’autore consegue il profitto della condotta criminosa posta in essere, ne discende che in tali ipotesi, nelle quali il soggetto utilizzando indebitamente la carta di credito o di pagamento non “ripulisce” la somma ma la consegue, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni, la commissione del reato di cui all’art. 493.ter, c.p., esclude la sussistenza del riciclaggio.
La sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2020, che si occupa di un caso di infezione nosocomiale che ha condotto alla morte il paziente contagiato, respinge – per carenze probatorie – la domanda risarcitoria proposta iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, mentre accoglie quella dai medesimi proposta iure successionis, condannando la struttura sanitaria al risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius mentre era in vita, articolato nel danno biologico terminale e nella sofferenza connessa alla consapevolezza di veder giungere la fine della propria esistenza.
Secondo la Cassazione, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22657, in assenza dell’intervento dello ius superveniens, il semplice mutamento della giurisprudenza di legittimità non può spiegare per quanto detto efficacia sulla decisione del giudice di rinvio, che è tenuto ad attenersi alle prescrizioni scaturenti dalla sentenza della Corte di Cassazione per effetto della quale gli è stato devoluto il giudizio ai sensi degli artt. 392 e ss. c.p.c.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 218/2020, ha dichiarato illegittimo l’art. 512, comma 1, c.p.p. “nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall’imputato di un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b), che, avendo ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), sia stato citato per essere sentito come testimone”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, nel disattendere la l’istanza proposta dalla difesa, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare, applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un medico ospedaliero, accusato di aver costretto alcuni pazienti ad accettare prestazioni ospedaliere in regime di intramoenia, dunque a pagamento, pur avendo gli stessi diritto all’esenzione, la Corte di Cassazione (sentenza 1 ottobre 2020, n. 27292) – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il prospettato reato di concussione non poteva ritenersi configurabile, stante l’adesione sottoscritta all’esecuzione dell’esame in regime intramoenia dalle persone offese ed il versamento da esse eseguito in favore della struttura sanitaria – ha invece affermato che risponde del reato di cui all’art. 317, c.p., il medico ospedaliero che, facendo leva ed approfittando della naturale e giustificata elevata apprensione dei pazienti, non si limiti a proporre a costoro di far ricorso al regime intramoenia ma, dopo avere rappresentato agli stessi la necessità per la loro salute di eseguire un esame, li avverta che tale esame può essere eseguito solo a pagamento, minacciando il rifiuto di eseguire l’accertamento.
Secondo la Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22572, l’appoggio di una struttura metallica con una tenda avvolgibile al muro comune perimetrale di un edificio condominiale, individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, e non ne alteri il decoro architettonico.
La responsabilità dell’avvocato non consegue al solo fatto del suo inadempimento (danno-evento), occorrendo allegare e provare che, se questi avesse assunto la condotta doverosa, il proprio assistito avrebbe conseguito, secondo criteri probabilistici, il riconoscimento delle proprie ragioni; difettando la prova del nesso eziologico tra condotta omissiva e risultato da questa derivatane, il danno, sussistente nell’an, è carente sul diverso piano del danno-conseguenza e dunque irrisarcibile. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 28 maggio 2020, n. 430.
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