Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte d’appello, chiamata a decidere sull’istanza di ricusazione del presidente di un collegio giudicante, aveva respinto la predetta istanza ritenendo che le affermazioni del giudice, seppure “esuberanti”, non fossero tali da integrare gli estremi della manifestazione indebita del proprio convincimento sui fatti di causa, la Corte di Cassazione (sentenza 28 settembre 2020, n. 26974) – nell’accogliere la tesi della difesa della parte civile, che aveva proposto ricorso per cassazione, secondo cui le espressioni utilizzate risultavano asseritamente anticipatrici della valutazione della prova testimoniale in corso di assunzione da parte del presidente del collegio, in ottica evidentemente assolutoria – ha diversamente ribadito che costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice l’anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all’interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedimentali previste dalla legge od allorché esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l’atto da compiere l’ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti.
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La Corte d’appello di Bari, sentenza 18 giugno 2010, esamina l’entità del compenso professionale pattuito dall’avvocato con il proprio cliente nel contratto di conferimento d’incarico per la difesa giudiziale sulla scorta dei parametri ministeriali, precisando che la relativa determinazione deve comunque tenere conto dell’attività espletata effettivamente dal suddetto professionista, il quale, non può chiedere somme relative ad una singola fase processuale che di fatto non ha trovato ingresso nel giudizio civile.
La voce del danno morale o non patrimoniale non è ricompresa mai nel danno biologico e va liquidata autonomamente non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo dall’art. 5, lettera C del d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37 ed ora 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo infatti tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il G.u.p. del Tribunale, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di un condannato volta ad ottenere la riduzione della durata delle pene accessorie dell’inabilitazione ad esercitare impresa commerciale e dell’inabilità ad assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa, durata già stabilita in misura pari a dieci anni con sentenza irrevocabile – la Corte di Cassazione (sentenza 24 settembre 2020, n. 26601) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il giudice dell’esecuzione ben può intervenire sulla durata delle pene accessorie inflitte con una condanna irrevocabile, rimodulandole – ha diversamente ribadito che anche al giudice dell’esecuzione è consentito procedere alla rideterminazione della durata delle pene accessorie, inflitte con sentenza definitiva, quando ne sia richiesto l’adeguamento alla sopravvenuta modifica della disciplina normativa per effetto dell’intervento di una sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale.
Per giudicare della eventuale particolare tenuità del fatto il giudice deve procedere ad una valutazione di tutti gli elementi del fatto, dando a ciascuno di essi un adeguato significato nella ricostruzione della gravità dell’accaduto. In particolare, con riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, la particolare tenuità del fatto va riconosciuta o esclusa considerando la gravità delle accuse mosse al pubblico ufficiale, dovendosi anche valutate l’insistenza e la reiterazione delle stesse (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2020, n. 28111).
Raccogliendo le sollecitazioni degli operatori del settore, la legge n. 126 del 2020 ha provato a dare risposta alle esigenze di gestione dei condomini edilizi finora ignorate dalla normativa emergenziale legata all’epidemia da COVID-19: come spesso accade, tuttavia, i tentativi di curare un male possono condurre ad uno peggiore.
Di norma il cliente che conferisca l’incarico a un legale che fa parte di uno studio associato è tenuto a versare l’onorario al professionista e non allo studio di cui quest’ultimo fa parte, data la natura personale dell’attività oggetto del mandato professionale, a meno che l’associazione sia regolata da appositi accordi, che possono attribuire all’associazione medesima la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità dei rapporti. È quanto si legge nell’ordinanza n. 21868 della Cassazione del 9 ottobre 2020.
La Cassazione penale, con sentenza della sez. feriale del 5 ottobre 2020 n. 27537, ribadisce il principio secondo cui raccogliere frutti in un fondo altrui quando il raccolto non è ancora iniziato od è ancora in atto integra il reato di furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede e non già il meno grave reato di spigolamento abusivo.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo, imputato del reato di stalking ai danni dell’ex coniuge, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26348) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente la Corte di Appello aveva avallato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva acquisito al fascicolo del dibattimento le querele sporte dalla parte offesa, ritenendone legittima l’acquisizione anche dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale, al momento della discussione finale – ha infatti ribadito che la mancata acquisizione, “ab initio”, al fascicolo delle indagini preliminari della prova dell’effettiva sussistenza della querela non comporta l’invalidità o l’inutilizzabilità degli atti compiuti e del conseguente esercizio dell’azione penale, in quanto i documenti necessari alla verifica della procedibilità possono essere acquisiti in ogni stato e grado del giudizio di merito, senza che ne derivi un nocumento al diritto di difesa, potendo l’imputato chiedere l’immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 1, e dovendo il giudice verificare, in tal caso, se la condizione di procedibilità sussista effettivamente.
Va rimessa alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale tra le Sezioni semplici in ordine ai requisiti necessari per ritenere giudizialmente provata la regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario.
