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Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte di Appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità o di revoca previa sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza con cui la stessa Corte di appello aveva condannato l’istante alla sanzione accessoria della demolizione dell’immobile abusivamente edificato e oggetto della medesima sentenza sopra indicata, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26334) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui la sanzione demolitoria disposta dal giudice doveva essere ritenuta estinta per decorso del tempo, essendosi l’autorità giudiziaria astenuta per 17 anni dal prendere misure al fine di eseguire l’ordine di demolizione divenuto definitivo -, ha infatti ribadito che, dovendosi escludere la natura sanzionatoria penale dell’ordine di demolizione, si tratta di sanzione amministrativa che, in quanto tale, è insensibile all’inefficacia dell’ordine medesimo per il decorso del tempo.
La questione esaminata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26766/2020, nelle sue delicatezza e complessità, offre lo spunto per riflettere sulla “capienza” della nozione di intercettazione o, altrimenti, sulla necessità della costruzione di una nozione “post-moderna” di essa, ossia raccordata ai confini sempre più estesi che l’incessante e rapida evoluzione tecnologica traccia rispetto all’efficacia intrusiva dei – a loro volta sempre più diffusi, disponibili e estremamente maneggevoli – moderni mezzi di captazione.
Secondo la Cassazione, ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21262, l’istanza di restituzione della caparra in favore del promittente acquirente deve ritenersi inclusa nella già svolta domanda, dal medesimo formulata, di restituzione del doppio della caparra stessa nell’ambito di controversia definita con il rigetto della domanda risolutoria del promittente acquirente, ma con accertamento di impossibilità sopravvenuta di trasferimento del bene oggetto di preliminare di vendita e, conseguentemente, con affermazione del carattere di indebito assunto dalla medesima caparra.
L’art. 1102 c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne lo stesso uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, potendo i suoi limiti essere resi più rigorosi dal regolamento di condominio o da apposite delibere assembleari che, però, non possono superare il confine segnato dal divieto di impedire in via assoluta ai condomini l’uso del bene comune. È quanto si legge nel provvedimento del 3 settembre 2020 del Tribunale di Roma.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, nel respingere l’appello cautelare presentato nell’interesse di un uomo contro l’ordinanza con la quale il GUP aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare applicatagli per il reato di stalking (il divieto di dimora in un determinato Comune) con altra meno afflittiva, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26222) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il giudice della cautela avrebbe replicato l’errore di “ultrapetizione” già commesso dal GIP quando aveva applicato all’indagato il divieto di dimora nello stesso Comune, perché tale misura recava in sé anche l’ulteriore aggravio dell’impossibilità di accedere alla propria abitazione – ha infatti affermato che non incorre in alcun vizio di ultrapetizione né viola l’art. 291, c.p.p., il giudice che, applicando ad un indagato la misura cautelare del divieto di dimora in un determinato Comune in cui egli ha anche la propria abitazione, impedisca allo stesso, quale conseguenza naturale della misura, anche di accedervi, ciò in quanto tale vizio è ravvisabile solo nel caos in cui il giudice della cautela applichi una misura cautelare più grave di quella richiesta dal PM.
In tema di reati antidoping, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella parte in cui – sostituendo l’art. 9, comma 7, I. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall’art. 7 comma 1, lett. n) del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti” (Cassazione penale, sezione III, sentenza 21 settembre 2020, n. 26326).
Non è quindi configurabile un obbligo, per l’amministratore condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza ottobre 2020, n. 21271.
Con l’ordinanza n. 204 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 77, comma 2, Cost., la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2010, n. 127, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, che assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, poiché la disposizione censurata, relativa alla stessa materia sulla quale incide l’atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto, prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto (in particolare dei vettori finali, nell’ambito del trasporto di merci su strada), e perciò condivide con il d.l. originario la comune natura di misura finalizzata alla risoluzione di una situazione di crisi, sicché, sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico, deve essere esclusa l’evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario d.l.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Guadagno, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 8-9/2020, Ipsoa, Milano.

Le ordinanze cautelari in commento intervengono sulla questione, che già ha suscitato gli interessi della dottrina, e occuperà la giurisprudenza nei prossimi mesi, della gestione degli effetti della pandemia conseguente al contagio da Sars-Cov2, e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare la stessa, sui rapporti contrattuali, ad esecuzione differita ovvero ad esecuzione continuata e periodica. Le due pronunce, che si segnalano come i primi arresti in materia, offrono l’occasione per alcune riflessioni di carattere generale sulla gestione delle sopravvenienze, con uno sguardo prospettico sugli strumenti per governare le ricadute della crisi economica, conseguente alla pandemia, sui rapporti contrattuali in essere.

In caso di contestazione per il reato di omessa assistenza a seguito di incidente stradale con lesioni, può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto, dovendo valutare soprattutto l’entità delle riportate dalla persona offesa, al comportamento dell’accusato ed alla circostanza che la persona offesa fosse comunque assistita da altri soggetti dopo l’incidente. È quanto affermato dalla Cassazione penale con sentenza 1 ottobre 2020, n. 27241.
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