Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui la Corte di Appello, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità o di revoca previa sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza con cui la stessa Corte di appello aveva condannato l’istante alla sanzione accessoria della demolizione dell’immobile abusivamente edificato e oggetto della medesima sentenza sopra indicata, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26334) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui la sanzione demolitoria disposta dal giudice doveva essere ritenuta estinta per decorso del tempo, essendosi l’autorità giudiziaria astenuta per 17 anni dal prendere misure al fine di eseguire l’ordine di demolizione divenuto definitivo -, ha infatti ribadito che, dovendosi escludere la natura sanzionatoria penale dell’ordine di demolizione, si tratta di sanzione amministrativa che, in quanto tale, è insensibile all’inefficacia dell’ordine medesimo per il decorso del tempo.