Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame, confermando quella del GIP, che aveva disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino extracomunitario con l’imputazione provvisoria di detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti, escludendo la ricorrenza della meno grave ipotesi di reato di cui al comma 5 dell’art. 73, TU Stup., la Corte di Cassazione (sentenza 2 settembre 2020, n. 25012) – pur disattendendo nel complesso la tesi difensiva, ha tuttavia ritenuto errata la decisione dei giudici di merito che, tra le varie ragioni del diniego dell’ipotesi di minore gravità, avevano ritenuto rilevante l’attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19 – ha, invece, affermato che la configurabilità del meno grave reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 non è preclusa dall’attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19, posto che gli indici che il giudice è chiamato a valutare si palesano in maniera oggettiva, e devono essere esaminati esclusivamente alla luce dei parametri stabiliti dall’ art. 73 comma 5, non essendo pertanto suscettibili di diversa valutazione solo perché l’attività illecita si svolga in periodo di emergenza sanitaria.
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