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Secondo la Cassazione, ordinanza 1 ottobre 2020, n. 20975, nel contratto di locazione a uso commerciale è legittimo pattuire la rinuncia del conduttore all’eccezione di compensazione in riferimento al deposito cauzionale, poiché non sussiste alcuna “parte debole” meritevole di particolare tutela.
Pronunciandosi su un caso “croato” in cui si discuteva della legittimità della decisione dell’autorità giudiziaria penale che aveva respinto la richiesta di “bis in idem” avanzata dal ricorrente, per essere stato condannato penalmente per aver causato un incidente dovuto alla velocità eccessiva, condotta per la quale era già stato sanzionato amministrativamente, la Corte EDU ha escluso, all’unanimità (sentenza 8 ottobre 2020 n. 67334/13), la violazione dell’articolo 4 del protocollo n. 7 (diritto a non essere processato e punto due volte), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso era stato originato dalla denuncia del ricorrente secondo cui egli era stato processato e punito due volte per il medesimo fatto, afferente alla violazione della norma in tema di circolazione stradale. In particolare, egli era stato sanzionato per la prima volta all’esito di un procedimento riguardante l’infrazione per eccesso di velocità e, successivamente, condannato all’esito di un procedimento penale che era stato avviato nei suoi confronti per aver provocato un incidente stradale mortale. Gli era stata inflitta una multa nel primo procedimento ed era stato invece condannato alla pena della reclusione nel secondo procedimento. Secondo la Corte, gli obiettivi della sanzione, sulla cui base erano indirizzati i diversi aspetti della stessa condotta, dovevano essere considerati nel loro complesso. Nel caso del ricorrente, tali obiettivi erano stati realizzati attraverso due procedimenti complementari, sufficientemente collegati nella sostanza e cronologicamente, così da poter essere considerati come parte di un sistema integrato di sanzioni ai sensi della legge croata in caso di mancato rispetto delle norme della sicurezza nella circolazione stradale la cui violazione, di conseguenza, aveva causato un incidente mortale. La Corte di Strasburgo, pertanto, non ha riscontrato alcun abuso del diritto dello Stato di infliggere una doppia sanzione nei confronti del ricorrente. Né era possibile concludere che il ricorrente avesse subito alcun pregiudizio sproporzionato risultante dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni.
La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 28 gennaio 2020, n. 195, consente di ripercorrere i tratti strutturali del delitto c.d. di plagio letterario e conduce alla conclusione che la copiatura da un sito internet di un parere o di altro elaborato integra il reato di presentazione come proprio di un lavoro altrui, di cui all’art. 1 della legge 19/04/1925, n. 475, salvo che al di fuori di una pedissequa, consistente e non marginale copiatura tout court dell’opera altri, l’elaborato si presenti, nonostante la riproposizione di considerazioni altrui, non già come un apporto totalmente acritico e privo di genuinità, ma quale frutto del proprio pensiero, esprimendo quanto meno uno sforzo di ripensamento di problematiche altrui.
Al netto peggioramento dell’epidemia di COVID (c.d. “coronavirus”), ed alla decisa accelerazione dei contagi, documentati nelle ultime settimane, ha fatto eco lo sviluppo di diffusi elementi di significativa criticità in vaste aree della vita quotidiana, come confermato in un recente rapporto stilato dall’Istituto Superiore della Sanità per conto del Ministero della Salute. La riapertura delle scuole, ad esempio, ha cagionato ben presto lo sviluppo di numerosi focolai di contagio. Il presente contributo mette in luce gli eventuali profili di responsabilità, civile e penale, a carico dei dirigenti scolastici, tenuti ad organizzare gli istituti ad essi affidati in modo tale da evitare al massimo la diffusione del virus tra gli alunni, gli insegnanti ed il personale scolastico in genere. L’Inail ha equiparato il contagio da coronavirus contratto sul luogo di lavoro (anche a scuola) alla stregua di un infortunio sul lavoro. Ma l’indennizzo dovuto alle vittime non autorizza in via automatica ad addebitare in capo ai suddetti dirigenti una responsabilità civile o penale per i danni da contagio. La rigida e puntuale applicazione, da parte loro, dei protocolli stilati al riguardo dal Governo nazionale pare fungere da adeguato “scudo” rispetto ad eventuali denunce ed azioni tese ad acclarare una loro responsabilità civile.
Secondo la Cassazione, ordinanza 2 ottobre 2020, n. 21565, ai sensi dell’art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al D.M . 127/2004, applicabile ratione temporis, i rimborsi ed i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento.
Di seguito l’articolo del dott. Di Marzio, pubblicato su Rivista dell’Esecuzione Forzata n. 3/2020, Utet Giuridica, Torino.
Proviamo a sintetizzare le linee seguite dal nostro Legislatore, in materia di esecuzione forzata, nel magmatico, per non dir caotico, stratificato intervento volto a contrastare la pandemia, attraverso una pluralità di decreti legge via via susseguitisi, con le relative leggi di conversione recanti abbondanti modificazioni dei decreti medesimi: il tutto, se volessimo ripercorrere analiticamente, passo passo, il contenuto esatto del dato normativo, tale da giustificare forti mal di testa nel lettore, e da esaurire larga parte del numero della Rivista.
La Consulta, con ordinanza 9 ottobre 2020, n. 210, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 167 del c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Lecce.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Tribunale per il riesame aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato ad un indagato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo tempestivo l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore il giorno prima del compimento dell’atto, la Corte di Cassazione (sentenza 21 settembre 2020, n. 26343) – nel rigettare la tesi difensiva, secondo cui l’avviso dell’interrogatorio di garanzia notificato al difensore 24 ore prima del compimento dell’atto non aveva consentito l’esercizio del diritto di difesa, tenuto conto che l’interrogatorio si svolgeva a 600 km. di distanza dal luogo in cui il difensore aveva lo studio – ha invece affermato che dovendosi valutare la effettività delle garanzie difensive esercitabili attraverso l’interrogatorio di garanzia con riguardo alla particolare funzione dell’atto (che è quella di consentire un immediato contatto tra la persona privata della libertà ed il giudice che ha emesso la misura sulla base di atti (di regola) non formati in contraddittorio) e non essendovi una disciplina specifica in ordine al termine che deve intercorrere tra l’avviso dell’atto ed il suo compimento, la effettività delle predette garanzie difensive deve essere valutata con riguardo alle circostanze del caso concreto, che devono essere apprezzate con l’obiettivo di verificare se il difensore abbia avuto possibilità di esercitare il suo mandato.
Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’acquirente abbia inteso acquisirla. A ricordarlo è il Tribunale di Milano con sentenza n. 4642 del 24 luglio 2020.
Nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del cosiddetto danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno a bene salute), al quale, nell’unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno peculiare improntato alla fattispecie “danno morale -terminale”, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”. È quanto si legge nell’ordinanza n. 21508 della Cassazione del 6 ottobre 2020.
