Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale, nell’accogliere la sentenza di patteggiamento, aveva applicato nei confronti di un imputato la pena concordata, disponendo, altresì, la confisca del denaro sequestratogli, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26157) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il giudice di merito avrebbe errato nel disporre la confisca del denaro, in quanto erroneamente ritenuta provento di spaccio – ha infatti affermato che legittimamente è disposta la confisca del denaro, ritenuto come profitto del reato, ove la stessa non riguardi la ipotesi di illecita detenzione di stupefacenti, ma quella di cessione a terzi, soprattutto ove la stessa sia confortata dal rinvenimento nella disponibilità del reo dello strumentario tipico dello spacciatore (materiale per la pesatura delle sostanze; block-notes con annotati numeri e cifre, verosimilmente riferibili alle cessioni), essendo in questo caso la confisca del denaro del tutto congrua e non manifestamente illogica.
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L’avvocato può agire per la richiesta di compensi per prestazioni professionali con decreto ingiuntivo sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’ordine? A deciderlo saranno le Sezioni Unite della Cassazione sollecitate dalla procura Generale che, in “adesione” alla “segnalazione” ricevuta dal COA di Roma, ha ravvisato la necessità di un intervento chiarificatore da parte della Corte di cassazione, attraverso l’affermazione di un principio di diritto a norma dell’art.363, terzo comma, cpc, al fine di stabilizzare e uniformare, sia per gli uffici giudiziari, sia soprattutto per l’utenza, il quadro applicativo della disciplina.
La circostanza che nella sentenza non si dia atto dell’avvenuto deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica non vale ad escludere che tali atti – depositati anteriormente all’udienza di discussione – siano stati comunque esaminati in sede di decisione; con il che risulta esclusa la possibilità di configurare la dedotta violazione del principio del contraddittorio e la conseguente nullità della sentenza. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 30 settembre 2020, n. 20754.
La Cassazione, con la sentenza n. 26321/2020, ha stabilito che il “giuoco delle tre campanelle” (ovvero “delle tre carte” o come altrimenti esso viene definito in funzione del corredo strumentale a disposizione del soggetto che lo esercita) non costituisce giuoco d’azzardo perché è soprattutto un giuoco di abilità e l’incidenza della sorte riveste un ruolo di minimo rilievo.
In tema di reati contro la persona, integra sicuramente l’aggravante dei futili motivi la condotta di chi reagisca ad un litigio provocato da ragioni di gelosia del proprio partner nei suoi confronti con estrema, sproporzionata violenza ed una ripetuta volontà di colpire e ledere l’altro inerme, solo per controbattere alle sue rivendicazioni sentimentali (Cassazione penale, sez. V, sentenza 11 settembre 2020, n. 25940).
In tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dall’art. 4 d.l. n. 121 del 2002, conv. con modif. dalla I. n. 168 del 2002, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’art. 2 cod. stradale. È quanto si legge nella sentenza n. 20872 del 20 settembre 2020.
Con la sentenza n. 20866 del 2020, le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere un importante contrasto su una delicata questione processuale attinente alle modalità di notificazione della sentenza in funzione della sua impugnazione qualora essa sia effettuata direttamente ad una parte a struttura complessa ancorché essa risulti ritualmente costituita a mezzo di difensore (con elezione di relativo domicilio), stabilendo la inidoneità di tale forma notificatoria a far decorrere il c.d. termine breve.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva assolto per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, c.p., una donna dall’accusa di aver dichiarato falsamente in un atto notorio depositato presso un istituto scolastico, che la iscrizione del proprio figlio minorenne era stata fatta d’accordo con il marito, la Corte di Cassazione (sentenza 11 settembre 2020, n. 25943) – nell’accogliere la tesi del Pubblico Ministero che aveva presentato ricorso per cassazione contro la sentenza assolutoria, secondo cui erroneamente il giudice di merito aveva assolto la donna ritenendo che la minima offensività dell’episodio derivava dalle modalità della condotta, occorsa in un quadro di conflittualità fra i due genitori – ha diversamente affermato che doveva escludersi la correttezza della pronuncia assolutoria per particolare tenuità del fatto, atteso che la stessa descrizione del medesimo palesava al contrario il chiaro intento di mendacio perseguito dall’imputata, pienamente realizzato e reso ancor più grave dalla circostanza di involgere gli interessi di un figlio di ancor tenera età.
Con la sentenza n. 27326 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis, comma 1, c.p. presupponga nell’agente una posizione autoritativa tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.
La Corte di Cassazione, Sez. II, con l’Ordinanza n. 19510/2020 ha sancito che il contratto preliminare è nullo qualora la garanzia fideiussoria, ex art. 2 del D. Lgs. 20/06/2005, n. 122, sia stata rilasciata dal costruttore per un importo inferiore rispetto alle somme versate dal promittente acquirente a titolo di caparra senza che i lavori fossero stati ultimati. Infatti, in caso di compravendita avente ad oggetto immobili da costruire, l’art. 2 del D.Lgs. 20/06/2005, n. 122 prevede che il costruttore, all’atto della stipula del preliminare, è obbligato al rilascio di una polizza fideiussoria del valore corrispondente alla caparra versata dal promittente acquirente a pena di nullità del contratto.
