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Al fine di stabilire il carattere liquido del credito, non è sufficiente la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore, ma questa deve essere ancorata a dati oggettivi, quando l’ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero quando, in base ad esso, sia determinato dal Giudice nel decreto ingiuntivo con un semplice calcolo aritmetico.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal PM che aveva interessato numerosi semi di cannabis e stecche di sigarette contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, la Corte di Cassazione (sentenza 17 settembre 2020, n. 26157) – nel disattendere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui i giudici di merito avrebbero errato nell’interpretare le norme in materia di istigazione, contestando i criteri utilizzati per la decisione – ha infatti affermato che è ravvisabile nella condotta di chi mette in commercio semi di cannabis, corredandoli di un manuale per la coltivazione, un nesso ideologico e programmatico idoneo ad attribuire in modo inequivoco, in capo al venditore, l’attività di commercializzazione di semi e la coeva esternalizzazione di un messaggio indirizzato agli acquirenti del prodotto, in termini di istigazione alla commissione di illeciti.
In tema di responsabilità penale, integra il delitto previsto dall’art. 615-ter c.p. la condotta di colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso, rimanendo, invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l’ingresso nel sistema (Cass. pen. sez. V, 11 settembre 2020, n. 25944)
Con l’ordinanza n. 203 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo cui rispettivamente la durata ragionevole del processo in primo grado non deve superare tre anni e quella del giudizio nei suoi tre gradi non deve superare i sei anni, poiché con altri precedenti la Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui si applica alla durata del primo e unico grado di merito del processo previsto dalla citata legge per assicurare un’equa riparazione a chi abbia subito un danno conseguente all’irragionevole durata di un (altro, precedente) processo, essendo lo Stato tenuto a concludere il procedimento volto all’equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell’amministrazione della giustizia, con l’effetto che l’intero processo di equa riparazione deve concludersi nel più breve termine biennale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità.
È onere di diligenza del mediatore di informare le parti di tutte le questioni, a lui note, influenti sulla sicurezza dell’affare, tra le quali quella relativa alla capacità patrimoniale delle parti, specie in presenza della dazione di somma a titolo di anticipo di pagamento o caparra, dovendo la parte promissaria acquirente poter confidare nel recupero della somma anticipata in caso di inadempienza della controparte agli obblighi assunti con il contratto preliminare. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 29 settembre 2020, n. 20512.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento con cui il tribunale, nell’applicare al reo la pena in relazione al reato di riciclaggio, aveva disposto contestualmente la confisca per equivalente nei limiti delle somme di rapporti bancari e/o i beni mobili ed immobili appartenenti all’imputato fino alla concorrenza della somma di 190mila euro circa, la Corte di Cassazione (sentenza 9 settembre 2020, n. 25609) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui il profitto del reato ascritto era stato impiegato esclusivamente per acquistare un bene immobile e, che, dunque, non era stata eseguita a verifica della preventiva confiscabilità “diretta” – ha infatti affermato che è illegittima la confisca per equivalente dei beni mobili ed immobili del reo prima di disporre in via prioritaria, o quantomeno tentare, la confisca diretta del profitto del reato, potendosi ordinare la confisca di valore soltanto all’esito dell’acclarata impossibilità di procedere all’ablazione in forma specifica.
Con la sentenza n. 27104 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito “se, in tema di misure caute/ari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall’art. 311, comma 5 – bis , decorra dalla data dell’arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall’autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell’art. 309, comma 5, c.p.p.”.
Non l’assenza di riscontri diagnostici strumentali impedisce il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, ma piuttosto l’assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest’ultimo caso munito dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 20339 del 28 settembre 2020.
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 15 maggio 2020, n. 20221, decidendo all’esito di un’udienza svoltasi in remoto ex art. 83, comma 7, lett. f) e h) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), dichiara l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto, per non avere il debitore opponente adempiuto all’onere di attivazione del procedimento di mediazione delegata.
Di seguito l’articolo del Prof. Piraino, pubblicato su I Contratti n. 4/2020, Ipsoa, Milano.

Il saggio esamina le principali disposizioni in materia di obbligazioni e di contratti introdotte dalla normativa emergenziale al fine di fronteggiare la pandemia di Covid-19 e tenta di ricondurle a sistema. Più nel particolare, molte delle norme esaminate, a dispetto della loro natura eccezionale, non fanno che applicare istituti del diritto generale delle obbligazioni e dei contratti, come l’impossibilità definitiva o temporanea, la risoluzione per impossibilità, la revisione volontaria del contratto etc. Di particolare interesse – anche per l’impatto applicativo – si rivelano le questioni relative alla gestione dei rapporti contrattuali di durata e ai riflessi delle misure restrittive delle attività economiche e non sul regime delle obbligazioni pecuniarie. Norme di taglio marcatamente eccezionale si registrano invece in materia restitutoria.

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