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Segnaliamo la sentenza n. 16458 del 18 febbraio 2020 (dep. 29 maggio 2020) della Terza sezione della Corte di cassazione. La pronuncia, che a nostro parere merita di essere criticamente attenzionata, correla la valenza probatoria degli accertamenti e delle valutazioni compiute dal consulente tecnico del pubblico ministero al fatto che questi – al pari del p.m. (v. art. 358 c.p.p.) – non sia “portatore di interessi di parte”. Ebbene, pur senza soffermarsi sull’effettività pratica del richiamato art. 358 c.p.p. ed evitando altresì di discorrere intorno all’obbligo di verità del consulente nominato dalla parte (sia essa pubblica o privata) rispetto a quanto è previsto ex lege per il perito, può osservarsi che il ragionamento compiuto dai giudici di legittimità è – a monte – logicamente fallace. Sul punto, infatti, incorre quantomeno nella fallacia del non sequitur (o, più comunemente, del post hoc ergo propter hoc), poiché il valore probatorio degli argomenti si misura sulla loro capacità ricostruttiva e quest’ultima non necessariamente discende dal ruolo che ricopre chi se ne fa portavoce o dalla provenienza delle affermazioni da un ambiente (quello pubblico) piuttosto che da un altro (quello privato; o viceversa).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei riguardi di un medico ospedaliero e dell’ex coniuge del medesimo, essendo indiziato il medico dei reati di peculato, truffa aggravata ai danni dello Stato, abuso di ufficio e false attestazioni o certificazioni, la Corte di Cassazione (sentenza 8 settembre 2020, n. 25427) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui censurabile doveva ritenersi, in quanto apparente, la motivazione con cui si era ritenuto di sequestrare il denaro sul conto corrente bancario cointestato – ha infatti affermato che il sequestro totalitario finalizzato alla confisca “diretta” del denaro giacente sul conto corrente cointestato può essere disposto non sulla base di meccanismi presuntivi, ma a seguito di una verifica, anche solo a livello indiziario, che il conto sia alimentato solo da somme dell’indagato. In mancanza di tale elemento, il sequestro può essere disposto solo sulla parte del denaro “riconducibile”, proveniente dall’indagato: la riferibilità, in tutto o in parte, del denaro all’indagato deve però essere oggetto di accertamento, seppure a livello indiziario, da parte del pubblico ministero che chiede il sequestro totalitario o parziale delle somme.
Dopo aver rilevato che la morosità del conduttore si riferiva anche ai mesi del lockdown, il Tribunale di Napoli , ordinanza 15 luglio 2020, n. 6334, non ha convalidato lo sfratto intimato dal locatore di immobile a uso commerciale e ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. A partire da tale pronuncia, si analizza l’orientamento giurisprudenziale che si sta consolidando in merito all’incidenza del Covid-19 sui contratti di locazione a uso commerciale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19733, nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.
Con la sentenza n. 23820/2020, la Prima Sezione della Cassazione penale si è occupata del tema dell’invio di materiale giudiziario dal difensore all’assistito ristretto in regime di 41-bis ord. penit.: secondo la Cassazione è legittimo il provvedimento di trattenimento del Magistrato di Sorveglianza nel caso di mancata autenticazione dell’atto da parte del difensore, anche se si tratta di sentenza che interessa l’assistito (e non si riferisce a terzi).
Pronunciandosi su un caso “ucraino” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni assunte dall’autorità giudiziaria del suo paese di arrestarlo e di sottoporlo a custodia cautelare in quanto sospettato di aver preso parte ad un attacco terroristico in Odessa nell’anno 2015, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, all’unanimità (sentenza 17 settembre 2020, n. 58444/15): 1) escluso che vi fosse stata una violazione dell’articolo 5 §§ 2 e 3 (diritto alla libertà e alla sicurezza) quanto alle denunce del ricorrente per non essere stato informato tempestivamente dei motivi del suo arresto e per non essere stato rilasciato su cauzione, nonostante fosse previsto dalla legge, perché accusato di reati di terrorismo; 2) accertato due violazioni dell’articolo 5 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché l’arresto del ricorrente era stato effettuato in assenza di un precedente provvedimento di un giudice e non era stato effettivamente iscritto fino al giorno successivo; 3) accertato una violazione dell’articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) in quanto l’ordinanza di custodia cautelare inizialmente emessa nei suoi confronti lo aveva indicato come colpevole di un reato particolarmente “grave” mentre, all’epoca, egli era semplicemente un sospettato e non era stato condannato per alcun reato di terrorismo. La Corte di Strasburgo ha ritenuto in particolare che, nelle circostanze specifiche del caso concreto, i giudici ucraini avevano indicato sufficienti motivi a sostegno della sua custodia cautelare, dato che egli era stato sospettato di aver commesso un attentato dinamitardo in un momento di grande tensione a Odessa ed in un contesto che vedeva coinvolti anche altri imputati in precedenti casi di notevole importanza, e che erano fuggiti una volta rilasciati. Tuttavia, la Corte EDU ha rilevato con soddisfazione che, da allora, la Corte costituzionale dell’Ucraina aveva deciso di dichiarare incostituzionale la legge sulla cauzione, invocata nel caso del ricorrente, che in alcuni casi aveva limitato la possibilità dei tribunali nazionali di emanare ordini di detenzione adeguatamente motivati.
La questione concernente il dies a quo del cosiddetto «termine lungo» per l’impugnazione del lodo arbitrale è suscettibile di una pluralità di soluzioni e configura una questione di massima di particolare importanza meritevole di sottoposizione alle Sezioni Unite di questa Corte ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 settembre 2020, n. 20104.
Poiché la costituzione, l’estinzione ed il trasferimento dei diritti reali su beni mobili registrati non è soggetta a particolari oneri formali, in ossequio al principio della libertà delle forme vigenti per i beni mobili (ex art. 1350 c.c.) allora il trasferimento di proprietà di un autoveicolo si realizza per effetto del mero consenso delle parti legittimamente manifestato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Crotone del 20 maggio 2020, n. 437.
Di seguito l’articolo dell’Avv. Sangiovanni, pubblicato su Immobili & proprietà n. 8-9/2020, Ipsoa, Milano.

In questo articolo si esaminano le novità apportate dalla normativa emergenziale in tema di lavori edili. L’art. 103 del Decreto Cura-Italia consente agli appaltatori di pretendere subito il pagamento dei lavori già eseguiti. La disposizione è finalizzata ad assicurare liquidità ai costruttori e, tuttavia, potrebbe generare un significativo contenzioso nell’ambito dei lavori edili. Si pensi solo alla possibile mancanza di liquidità dei committenti, che potrebbe impedire l’effettuazione dei pagamenti, oppure ai casi in cui i lavori eseguiti presentino vizi e difformità, tali per cui il committente non intende pagare.

In tema di reati contro il patrimonio, l’aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all’art. 625, n. 2), c.p., si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il furto, manomette l’opera dell’uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un’attività di ripristino; essa, invece, non è configurabile ove l’energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, a seguito dei quali cui sia necessaria un’opera di ripristino (Cassazione penale, sezione V, sentenza 7 settembre 2020, n. 25211).
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