Con una recente ordinanza a definizione di un giudizio di regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cpc, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul problema del cumulo delle domande giudiziali, e sugli effetti, ai fini della competenza, della successiva rinuncia da parte dell’attore alla domanda di competenza del tribunale.
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Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, giudicando in sede di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo, per il reato di concorso in omicidio, per aver egli contribuito al fatto prestando ai sicari l’auto utilizzata per uccidere la vittima, la Corte di Cassazione (sentenza 7 settembre 2020, n. 25221) – nell’accogliere, per quanto qui di interesse, la tesi difensiva, secondo cui non risultava dimostrato in alcun modo, nemmeno nella prospettiva del dolo eventuale, che l’imputato fosse stato consapevole dell’utilizzo che sarebbe stato fatto della sua autovettura al momento della messa a disposizione del veicolo – ha infatti affermato che ai fini del concorso in omicidio volontario, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario che il concorrente sia informato sull’identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull’identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza da parte sua che la propria azione si iscriva in un progetto delittuoso finalizzato alla realizzazione di un omicidio, la cui ideazione ed esecuzione è affidata ad altri, ovvero, in alternativa, in un piano delittuoso lo sbocco del quale, rappresentato dall’evento letale, sia solo una eventuale e possibile conseguenza dell’azione concordata, il cui verificarsi, tuttavia, è accettato dal concorrente come un rischio possibile, che non gli impedisce di fornire il suo contributo materiale alla realizzazione del progetto.
Due pronunce delle Sezioni unite (Cass. pen. sez. Un., 17/7/2020, n. 21368 e Cass. pen. sez. Un., 17/7/2020, n. 21369) suscitano l’interesse del giurista poiché la Cassazione, per superare dubbi di incostituzionalità del comma 2 bis dell’art. 448 c.p.p., è costretta a riscrivere la disposizione e a ridisegnare la disciplina del patteggiamento, laddove delinea l’area di negoziabilità, attraverso un percorso normativo e argomentativo assai discutibile.
Nei processi di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice disponga la mediazione, è l’opposto a doversi fare parte diligente per avviare il procedimento e per coltivarlo diligentemente; in difetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché fondato su un’azione divenuta improcedibile, impregiudicata la facoltà per il creditore di depositare un nuovo ricorso per ingiunzione.
Secondo la Cassazione, sentenza 18 settembre 2020, n. 19565, la clausola che attribuisca al mediatore il diritto alla provvigione anche in caso di recesso da parte del venditore può presumersi vessatoria quando il compenso non trova giustificazione nella prestazione svolta dal mediatore.
Pronunciandosi su un caso “finlandese” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie che avevano assolto un ispettore di polizia dalle accuse di aver negligentemente omesso di procedere al sequestro dell’arma con cui un giovane studente aveva posto in essere una carneficina, uccidendo nove compagni ed un professore, senza peraltro accogliere le richieste di risarcimento danni presentate dai familiari delle persone rimaste uccise nella sparatoria, la Corte EDU, ha ritenuto, a maggioranza (sei voti contro uno), che vi fosse stata sia la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita), della Convenzione EDU sotto l’aspetto sostanziale, escludendo invece, la violazione della predetta norma convenzionale per quanto riguardava l’accusa di non aver diligentemente svolto le attività di indagine dopo la strage. Il caso era stato originato da una serie di denunce presentate per contestare il mancato adempimento da parte delle autorità dell’obbligo positivo di proteggere la vita delle vittime di una sparatoria avvenuta in una scuola nella città di Kauhajoki nell’anno 2008, in cui erano rimaste uccise 10 persone. Il caso, assurto agli onori della cronaca, aveva visto come sfortunati protagonisti nove studenti ed un insegnante, che erano rimasti uccisi durante una sparatoria causata da uno studente della stessa scuola, luogo della carneficina, che poi si era suicidato. La Corte EDU (sentenza 17 settembre 2020, n. 62439/12) ha rilevato che le autorità non potevano essere a conoscenza di un rischio reale e immediato per la vita dei prossimi congiunti dei ricorrenti. Tuttavia, la polizia aveva saputo di un post su Internet dello studente, che era stato intervistato prima della folle azione, ed aveva valutato di sequestrargli l’arma, senza tuttavia deciderlo in tempo utile per evitare la strage. Il sequestro dell’arma sarebbe stata per la Corte EDU una precauzione ragionevole, consentita anche dalla legge. La mancata adozione di quella decisione significava che le autorità non avevano adempiuto al loro speciale dovere di diligenza derivante dal livello di rischio particolarmente elevato inerente a qualsiasi condotta illecita che coinvolga l’uso di armi da fuoco.
L’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, ha determinato una depenalizzazione del comportamento dell’albergatore che non versa al Comune quanto da lui incassato a titolo di contributo/imposta di soggiorno da parte dell’ospite, essendo l’omesso, ritardato o parziale versamento punito soltanto con una sanzione amministrativa (Tribunale di Rimini, ufficio del Gip, 24 luglio 2020).
In caso di notifica non andata a buon fine a causa della variazione dell’indirizzo dello studio del procuratore di parte appellata, si è al cospetto non già di una mera nullità della notifica ma di una vera e propria inesistenza, giacchè l’atto viene restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa», con conseguente impredicabilità di una rinnovazione iussu iudicis sanante con effetto ex tunc, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 15 settembre 2020, n. 19113.
Per fronteggiare il diffondersi della pandemia, come ben noto, anche in Italia, al pari di quanto accaduto in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici, sono state adottate misure eccezionali, alcune delle quali hanno inciso direttamente sull’amministrazione della giustizia civile. Tutte queste hanno prontamente attirato grande attenzione, non soltanto degli studiosi del diritto processuale civile, ma anche e soprattutto degli operatori pratici del diritto, avvocati e magistrati. Unica eccezione a questo generale interesse alle norme emergenziali processuali è l’art. 108, D.L. 17 marzo 2020, n. 18: le relative disposizioni, dettate (anche) in tema di notificazione a mezzo posta, infatti, sono rimaste nell’ombra: a quanto consta, non hanno ricevuto non soltanto nessun commento dottrinale, ma neppure nessuna applicazione nell’ambito di alcun provvedimento giurisdizionale. Almeno fino ad ora: il Tribunale di Verona (nn. 1012/2020 e 1315/2020) ha, infatti, recentemente avuto modo di pronunciare due provvedimenti fondati proprio sull’art. 108 cit.
Di seguito l’articolo del Prof. Spangher e dell’avv. Antinucci, pubblicato su Diritto Penale e Processo n. 8/2020, Ipsoa, Milano. La L. 28 febbraio 2020, n. 8, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni”, interviene sulla c.d. riforma Orlando (D.Lgs. n. 116 del 2017) in materia di intercettazioni e contiene disposizioni relative all’entrata in vigore della riforma stessa posticipata al 1° maggio 2020, poi prorogata con D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 a dopo il 31 agosto 2020 in ragione dell’emergenza pandemia da Covid 19. Nel delineato contesto, il legislatore ha introdotto l’inedita disciplina della c.d. pesca a strascico mediante il captatore informatico anche per reati comuni, novella che ha non poco animato i dissidi delle forze politiche e dei protagonisti della giurisdizione penale in fase di conversione in legge della c.d. riforma delle intercettazioni.
