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La ratio sottesa all’applicazione dell’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede è destinata a mantenere la sua pregnanza ogniqualvolta l’affidamento nel rispetto dell’altrui proprietà da parte di terzi appare come unica possibilità, quantomeno per elementare ragionevolezza (Cassazione penale, sezione V, sentenza 3 settembre 2020, n. 25035).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, nel riqualificare i fatti contestati ad un imputato (inizialmente qualificati come estorsione) ai sensi dell’art. 393 c.p., aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, la Corte di Cassazione (sentenza 1 settembre 2020, n. 24617) – nell’accogliere la tesi del PM che aveva proposto impugnazione contro la sentenza di proscioglimento, secondo cui la condotta accertata integrava il reato di estorsione, non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni – ha, invece, affermato che integra il reato di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario con violenza o minaccia alle persone, la condotta di chi reclami la soddisfazione di un presunto diritto ponendo in essere condotte violente o minacciose in danno (anche) di soggetti terzi, estranei al rapporto obbligatorio dal quale scaturisce, nella prospettiva dell’agente, il diritto vantato.
In tema di vendita di cosa gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri non dichiarati dal venditore, l’art. 1482 c.c. e dell’acquirente in quanto non gli preclude la possibilità di esperire l’azione di risoluzione, ove ne ricorrano gli estremi, ivi compreso quello della non scarsa importanza dell’inadempimento, e di domandare l’accertamento della legittimità del recesso esercitato ai sensi del secondo comma dell’art. 1385 c.c. È quanto ribadito dalla Cassazione con ordinanza 16 settembre 2020, n. 19294.
A distanza di dieci anni dall’ultima, importante, riforma del Codice, avvenuta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale Pubblicato in GU n. 175 del 29 luglio 2010 – Suppl. Ordinario n. 171”, il legislatore interviene, con Legge 15 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, su un testo che più parti ritengono debba essere oggetto di una riforma organica. Anche il Capo dello Stato ha richiamato l’attenzione sul provvedimento normativo in esame, ritendo che le modifiche al Codice della Strada “non risultano riconducibili alle finalità” del decreto spiegate nel preambolo, cioè “agevolare gli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture attraverso una serie di semplificazioni procedurali”. In particolare il richiamo del Capo dello Stato si concentra sulla omogeneità del provvedimento in commento, ricordando che la Corte Costituzionale ha in più occasioni richiamato al rispetto di tale requisito.
Il tribunale di sorveglianza è tenuto ad assumere d’ufficio i documenti prodotto dal detenuto in sede di reclamo ai fini della concessione di un permesso premio, nonché ogni altro documento necessario ai fini della decisione. E ciò soprattutto nei casi di modifica del quadro legislativo avvenuto tra la decisione del magistrato e quella del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. sez. I, sentenza 17/07/2020, n. 21336).
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il Giudice della Corte d’Appello, delegato ex art. 13, l. n. 69/2005 per la procedura M.A.E. aveva sospeso, ai sensi dell’art. 294, co. 2, c.p.p., richiamato dall’art. 39, l. n. 69/2005, l’interrogatorio per l’identificazione dell’arrestato, che non aveva effettuato il primo tampone per l’accertamento Covid, ed il carcere ove era ristretto non aveva dato il n.o. alla traduzione, ritenendo sussistente un impedimento assoluto, convalidando l’arresto e disponendo la misura cautelare della custodia in carcere, la Corte di Cassazione (sentenza 31 agosto 2020, n. 24593) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, con riferimento alla mancata presenza dell’arrestato all’udienza di convalida, si era trattato di un atto illegittimo, atteso che la presenza dell’arrestato doveva essere garantita dall’applicazione dell’art. 83, comma 12, l. n. 27/2020 – ha, invece, affermato che il controllo che l’art. 13, l. 22 aprile 2005 n. 69 demanda al presidente della Corte di appello, è diverso da quello previsto dall’art. 391, c.p.p., esaurendosi in una verifica meramente cartolare (nell’ambito della quale il Giudice delegato deve limitarsi a verificare che l’arresto non sia stato eseguito per errore di persona oppure fuori dai casi consentiti), che non influisce minimamente sull’esito del procedimento di consegna e sulla possibilità che nell’ambito di esso possa essere adottata una misura cautelare più adeguata alle esigenze del singolo caso ed idonea ad assicurare la consegna della persona allo Stato di emissione.
Con una approfondita e per certi versi innovativa Relazione, l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione è intervenuto sul tema delle novità normative aventi ad oggetto l’emergenza Covid-19 in ambito contrattuale e concorsuale. Dopo avere analizzato i recenti interventi emergenziali e i tradizionali rimedi codicistici, la Cassazione compie un deciso endorsement in favore della rinegoziazione quale soluzione ottimale per il riequilibrio dei rapporti commerciali a seguito della sopravvenienza pandemica, sancendo l’esistenza di un dovere di rinegoziazione in capo alla parte avvantaggiata basato sul principio di buona fede oggettiva. A fronte di tale importante affermazione, restano una serie di importanti criticità, affrontate in parte dalla Relazione, legate ai parametri di giudizio a disposizione del giudice per valutare la rinegoziazione e al provvedimento a disposizione dell’autorità giudiziaria in caso di fallimento dell’attività rinegoziativa.
Ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell’autorità o dichiarazione dell’Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni.
In tema di reati contro la P.A., risponde del reato di corruzione e non del reato di traffico di influenze illecite il commercialista che, quale intermediario per conto e nell’interesse del proprio cliente, provveda a versare una somma di denaro ad alcuni militari della Guardia di Finanza, ai fini del compimento di atti contrari ai doveri d’ufficio nella redazione del processo verbale di constatazione nel corso di una verifica fiscale sulla società del cliente, in corso presso lo studio del professionista (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 6 agosto 2020, n. 23602).
Il favoreggiamento personale ex art. 378 c.p. realizzato attraverso la falsa dichiarazione del lavoratore finalizzata a sostenere l’innocenza del datore di lavoro, può essere scriminata dalla minaccia ritorsiva del licenziamento purchè sia congruamente riscontrata in termini probatori, la cui valutazione può e deve essere effettuata dal solo giudice di merito. Inoltre, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato). Non costituisce dunque il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento (Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 luglio 2020, n. 22253).
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