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Di seguito l’articolo del Prof. Ponzanelli, pubblicato su Danno e Responsabilità n. 4/2020, Ipsoa, Milano.

L’Autore esamina l’impatto della pandemia originata dal coronavirus sulle regole di responsabilità civile e si interroga sulla loro idoneità a governare questo che appare essere un vero e proprio mass tort case.

Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva confermato il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le istanze di applicazione di affidamento in prova al servizio sociale e, d’ufficio, insussistenti i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, la Corte di Cassazione (sentenza 3 agosto 2020, n. 23474) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente i giudici di merito non avevano valutato l’incompatibilità con il regime detentivo in ragione della grave malattia psichiatrica da cui il detenuto era affetto – nel richiamare quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 19 aprile 2019, ha diversamente affermato che, in sede di valutazione giudiziario, particolare rilievo deve essere attribuito al dato relativo alla incidenza sulle condizioni psichiche della protrazione della detenzione, a quello attinente agli interventi terapeutici non efficacemente esperibili all’interno del carcere e, infine, a quello concernente la attuale pericolosità sociale.
L’articolo approfondisce il tema delle scelte di fronte alle quali si trova spesso il difensore: la gestione del profilo mediatico, la scelta dei riti, le eccezioni defensive, i gravami, la collaborazione dell’assistito. Invero, nel nuovo processo accusatorio, al fianco dei diritti si colloca un impegno professionale dell’avvocato che richiede un alto profilo di professionalità con ricadute sugli esiti del processo stesso.
Secondo la Cassazione, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18076, l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c.
Si propone di seguito, senza pretese di ricostruzione dogmatica, una rassegna delle principali pronunce di giurisprudenza di legittimità e di merito degli ultimi anni, in tema di riduzione del canone locativo in presenza di ridotta godibilità dell’immobile.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, nel sovvertire l’esito assolutorio del primo giudizio, aveva condannato un extracomunitario per il reato edilizio di cui all’art 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, perché, quale legale rappresentante di un’associazione, locataria di un immobile, l’aveva utilizzato difformemente alla destinazione d’uso di negozio, adibendolo a luogo di assembramento per la celebrazione dei riti islamici, in assenza del permesso a costruire, la Corte di Cassazione (sentenza 31 luglio 2020, n. 23420) – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’Associazione usava i locali per tutte le attività sociali, mentre la preghiera pubblica era un’attività secondaria ed occasionale il venerdì, difettando qualsiasi stabilità nell’utilizzo di quell’immobile come luogo di culto – nel richiamare un importante precedente della stessa Cassazione di appena un anno fa, ha affermato che non basta a configurare il mutamento della destinazione d’uso la semplice riunione in preghiera in un giorno della settimana, poiché di uso incompatibile o difforme può parlarsi se l’attività di preghiera non sia riservata solo ai membri dell’associazione o se il fine religioso rivesta carattere di prevalenza nell’ambito degli scopi statutari o effettivamente perseguiti da parte dell’associazione.
La nuova legge 14 agosto 2020, n. 113 introduce un sistema complesso che dovrebbe inoltre consentire l’ampliamento delle misure di prevenzione e di protezione a tutela dei lavoratori esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie, rafforzando la tutela penalistica ed istituendo un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Il Tribunale di Monza, sentenza n. 923 del 15 luglio 2020, si occupa di una vertenza tra locatore e conduttore. Il locatore lamenta una serie di danni all’immobile locato, in particolare quelli provocati dal gatto. Il conduttore non disconosce l’operato del suo animale, ma di altri danni non vuol sentir parlare. Chi la spunterà?
Secondo la Cassazione, sez. VI-3, ordinanza 31 agosto 2020, n. 18079, spetta al giudice di merito la valutazione della condotta della vittima come idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa in custodia ed evento di danno e costituire caso fortuito, anziché come mera concausa apprezzabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma primo, c.c.
La fattispecie criminosa della violenza sessuale è configurabile, pur in assenza di un contatto fisico con la vittima, quando gli “atti sessuali”, compiuti con modalità telematiche, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa, siano finalizzati soddisfare l’istinto sessuale e siano idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale (Cassazione penale, sezione III, sentenza 8 settembre 2020, n. 25266).
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