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Secondo la Cassazione, ordinanza 27 agosto 2020, n. 17920, tra conviventi possono darsi obbligazioni naturali, il cui adempimento è irripetibile, secondo la regola propria di quelle obbligazioni, salvo che si tratti di versamenti effettuati in esecuzione di un contratto di mutuo.
Nell’ipotesi in cui il contratto in essere tra le parti preveda una pluralità di obbligazioni tra loro connesse, con conseguente carattere complesso delle valutazioni circa l’impatto sull’intero sinallagma contrattuale degli inadempimenti allegati dalle parti, sussistono i presupposti per l’esperimento della mediazione nel corso del processo e prima dello svolgimento dell’istruttoria e della eventuale attività peritale. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Monza del 24 giugno 2020.
In tema di reati elettorali, la sopraggiunta, rituale, rinuncia al ricorso per cassazione avverso ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato per il delitto di corruzione elettorale, con l’aggravante mafiosa, preclude alla Suprema Corte di Cassazione di pronunciarsi sui motivi di impugnazione proposti, imponendo il giudizio di inammissibilità del ricorso (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 28 luglio 2020, n. 22795).
Con la sentenza n. 24990 del 2020, le sezioni unite penali della Corte hanno dato risposta al quesito se la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. sia applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e se sia compatibile con l’autonoma fattispecle del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90.
Quale parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa, anche se patito in conseguenza di errata prestazione sanitaria da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, anche in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale, pure nel caso in cui sia accertato che la vittima, come nell’ipotesi di un libero professionista prima o immediatamente all’inizio della sua attività, al momento del sinistro percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato.
Il giudice di pace di Frosinone, con sentenza del 29 luglio 2020, esamina una questione giuridica del tutto nuova, perché inedita la sottostante fattispecie, concernente la decisione sulla legittimità della sanzione amministrativa di carattere pecuniario irrogata nei confronti dei presunti trasgressori del divieto di spostamento previsto nei Dpcm succedutisi nel periodo di lockdown nazionale, in attuazione di norme emanate per fronteggiare la pandemia da Coronavirus.
La sentenza n. 21335 del 17 luglio 2020 della Cassazione penale stabilisce che il rimedio del detenuto, il quale non ha potuto usufruire del proprio diritto soggettivo a un colloquio in condizioni di “normalità”, è il reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art. 35 bis ord. penit. e non quello generico ex art. 35 ord. penit.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di minaccia aggravata, la Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2020, n. 23096) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui la sentenza era affetta da nullità per essere stato difeso l’imputato ad una delle udienze tenutesi davanti al giudice di primo grado da un avvocato, che era stato sospeso dall’albo per il mancato pagamento della tassa di iscrizione alla Cassa forense – ha diversamente affermato che la natura amministrativa e non disciplinare della sospensione disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati nei confronti di coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale (art. 29, co. 6, l. n. 247 del 2012) e l’assenza per essa del regime di pubblicità previsto dalla legge per la sanzione disciplinare della sospensione e per la sospensione cautelare, sono elementi che conducono a ritenere che essa abbia effetti ridotti e più limitati rispetto a tali due ipotesi, non integrando un’ipotesi di nullità assoluta.
Il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo escavazioni, o opere, risponde direttamente in quanto proprietario, ai sensi dell’art. 840, comma 1, c.c., dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese anche se abbia affidato i relativi lavori in appalto.
L’errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, c.p.c., postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali. La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza 23 luglio 2020, n. 15700.
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