Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di lesioni personali aggravate dai motivi abietti e futili, la Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2020, n. 23075) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non potrebbe configurare motivo abietto o futile la gelosia, ancorché collegata ad un abnorme desiderio di vita comune – ha diversamente affermato che la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili, quando sia connotata non solo dall’abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o un terzo che appaia ad essa legata, ma anche nei casi in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione.
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Il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, dopo aver sollevato la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 2 del D.L. 10 maggio 2020 n. 29 (nella parte in cui prevede che il Magistrato di Sorveglianza debba procedere a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena, per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19), e in seguito alla restituzione degli atti da parte della Consulta ai fini di una rivalutazione della questione alla luce delle novità approvate in sede di conversione ad opera della L. n. 70 del 25 giugno 2020, ha ritenuto tutt’ora rilevante e non manifestamente infondata la questione originariamente sollevata e, con ordinanza del 18 agosto 2020 n. 1899, ha disposto nuovamente la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
L’evento “Coronavirus” ha investito pressochè tutti i rapporti contrattuali ed in assenza di un grave pregiudizio subìto nella specifica vicenda in oggetto dalla ricorrente, tale da distinguere la sua posizione nel quadro più generale dei rapporti contrattuali, il mero evento Covid-19 non può in re ipsa costituire un pregiudizio imminente ed irreparabile idoneo a radicare la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. É quanto si legge nel provvedimento del Tribunale di Lucca del 6 luglio 2020.
Il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al giudice e come tale è insindacabile in sede di legittimità. A ribadirlo è la Cassazione con ordinanza n. 16217 del 31 luglio 2020.
Nel solco tracciato dalla sentenza n. 32 del 2020, la Corte costituzionale, con sentenza 193/2020, ha affermato che l’art. 3-bis, comma 1, d.l. n. 7 del 2015 trova applicazione ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore con riferimento alla disciplina del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena prevista dall’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un soggetto per il reato di truffa ai danni di una società assicurativa, la Corte di Cassazione (sentenza 27 luglio 2020, n. 22506) – nel disattendere tutti i motivi di ricorso proposti dalla difesa – nel rigettare il ricorso, ha esaminato d’ufficio la questione della rilevanza della sospensione del termine di prescrizione disposto ex lege a seguito della normativa sopravvenuta a causa dell’emergenza sanitaria in corso (c.d. periodo Covid), pervenendo alla soluzione che, per i processi pendenti in Cassazione durante il “periodo Covid”, la fissazione “diretta” oltre il periodo emergenziale non esclude l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione che deve intendersi operante per tutti i procedimenti “pendenti”, ed in gestione, nel periodo interessato dall’emergenza sanitaria, anche se non sono stati preventivamente fissati nel periodo di congelamento dei termini. Si tratta, tuttavia, di una soluzione controversa, che non soltanto è già stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale, ma che sarà inoltre affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione alla ripresa delle attività giudiziarie, essendo già stata fissata davanti alle Sezioni Unite della S.C. l’udienza in data 24 settembre 2020 per la trattazione della seguente questione giuridica “Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, dl. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero, invece, con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette”.
Si giustifica il ricorso alla valutazione equitativa dei danni in caso di inevitabili margini di approssimazione, dovuti alle modalità con cui sono state commesse le sottrazioni e all’impossibilità di disporre di riscontri contabili. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 24 agosto 2020, n. 17614
Con l’interessante sentenza 5 agosto 2020, n. 16723 le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno risolto l’importante contrasto manifestatosi in seno alle sezioni semplici sulla disciplina relativa all’inammissibilità della prova per testimoni con riferimento ai contratti per i quali è necessaria la forma scritta, soffermandosi, in particolare, sul regime del correlato rilievo della nullità di siffatta prova con riguardo ai contratti per i quali è prevista l’adozione di detta forma, ma solo “ad probationem”.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva prosciolto un borseggiatore dal reato di furto aggravato con destrezza, escludendo tale aggravante, la Corte di Cassazione (sentenza 27 luglio 2020, n. 22499) – nell’accogliere l’impugnazione del Procuratore Generale, secondo cui erroneamente l’aggravante era stata esclusa avendo l’uomo letteralmente sfilato il telefonino dalla borsa della persona offesa – ha diversamente affermato che sussisteva in tale ipotesi il furto aggravato con destrezza, non ricorrendo nella specie il mero approfittamento di circostanze propizie in conseguenza della disattenzione della vittima, bensì una modalità di azione, esplicativa di una particolare abilità, consistita nella veloce introduzione della mano nella borsa e nel successivo sfilamento del cellulare ivi custodito all’interno, finalizzata a neutralizzare l’ordinaria vigilanza della persona offesa sulla cosa stessa e indice di uno studio dei tempi e delle reazioni della vittima designata nel concreto contesto, come dimostrato dal fatto che il reo aveva seguito la vittima prima di accostarsi alla stessa per attuare il furto.
La riforma delle intercettazioni, come è noto, trova applicazione rispetto ai procedimenti iscritti dall’1 settembre 2020 e, dunque, dovremmo esserci, dopo tanto sospirare, alla luce dei plurimi differimenti e dei continui rimaneggiamenti che, nella definitiva veste normativa assunta a seguito del d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 e della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 7, consegnano un assetto certamente molto meno innovativo rispetto a quello introdotto dall’oramai esanime d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216.
