Nel contesto di contratti di credito integralmente eseguiti, la direttiva 93/13/CEE si applica anche dopo l’integrale esecuzione del contratto e, in caso affermativo, un’azione di restituzione delle somme percepite in forza delle clausole contrattuali considerate abusive può essere assoggettata a una “prescrizione breve” di tre anni, decorrente dalla cessazione del contratto? Rispondendo al quesito del Tribunale rumeno con la sentenza del 9 luglio 2020 (cause riunite C‑698/18 e C‑699/18), i giudici europei hanno affermato la legittimità della normativa nazionale che, pur prevedendo il carattere imprescrittibile dell’azione diretta ad accertare la nullità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, assoggetta a un termine di prescrizione l’azione diretta a far valere gli effetti restitutori di questo accertamento. Il termine, però, non deve essere meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi analoghi di natura interna né deve rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. D’altro canto, la direttiva 93/13/CEE e i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto non ammettono un’interpretazione giurisdizionale della normativa nazionale secondo la quale l’azione per la ripetizione delle somme indebitamente pagate in forza di una clausola è assoggettata a un termine di prescrizione di tre anni che decorre dalla data dell’esecuzione integrale di tale contratto, qualora si presuma che, a tale data, il consumatore avrebbe dovuto avere conoscenza del carattere abusivo della clausola o qualora tale termine inizi a decorrere soltanto a partire dall’accertamento giudiziale della causa di tali azioni. La sentenza quindi boccia questa sorta di “prescrizione breve” che impedirebbe al consumatore di avere una tutela effettiva.
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L’eccezione di inadempimento ben può essere dedotta per la prima volta in sede giudiziale, pur ove non sia stata sollevata in precedenza per rifiutare motivatamente l’adempimento chiesto ex adverso. È quanto affermato da Cass. civ., sez. II, sentenza del 18 agosto 2020, n. 17214.
La Cassazione, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15760, ribadisce l’orientamento precedentemente seguito nel disegnare il perimetro di legalità riferito alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 142 del codice della strada fondata sull’accertamento della violazione eseguito a mezzo di autovelox, il cui verbale è affetto da illegittimità derivata se nonostante il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia, l’accertamento sia stato invece effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, difettando “a monte” l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo.
Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione. E’ onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, comma 8, prima parte, c.d.s. (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, comma 8 , seconda parte, c.d.s.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva assolto l’imputato in assenza di dolo, condannato invece in primo grado per il reato di danneggiamento per avere egli colpito un’autovettura parcheggiata in un cortile lanciando dalla propria abitazione una cassetta di plastica, la Corte di Cassazione (sentenza 22 luglio 2020, n. 21936) – nel disattendere la tesi del PM, che, nel presentare ricorso per cassazione, aveva sostenuto l’erroneità della decisione assolutoria, non potendo escludersi che egli, con il gesto, avesse quantomeno accettato il rischio del verificarsi dell’evento, considerati i dissapori che in passato vi erano stati con il vicino, proprietario dell’auto danneggiata – ha diversamente rilevato che non poteva ritenersi erronea la sentenza assolutoria, atteso che era emerso come anche in altre occasioni l’imputato, dal proprio balcone, aveva lanciato con analoghe modalità la cassetta di plastica nel cortile (per evitare di tornare giù a riporla), senza per questo provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile e che, inoltre, lo specifico episodio non era stato preceduto da uno scontro con il vicino di casa, con il quale pure aveva dei dissapori. Infine, la stessa Corte d’appello non aveva nemmeno escluso che il danno arrecato al vicino, costituitosi parte civile, potesse essere stato frutto di una condotta solo colposa, evidentemente risarcibile in un giudizio civile.
La sentenza della Cassazione penale n. 20869/2020 rileva poichè, in linea con la soppressione conforme a Costituzione delle ipotesi residue di pericolosità speciale presunta già contenute nel codice penale, ha escluso la possibilità di presumere la ‘perdurante pericolosità’ del destinatario del DASPO nel caso di successione di squadre calcistiche in un dato territorio.
La legge 11 dicembre 2012, n. 220 ha introdotto nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’art. 71 bis; questo stabilisce che, per poter amministrare un condominio, l’amministratore debba essere in possesso di requisiti professionali, quali un diploma di scuola superiore e un attestato di superamento degli esami sia di un corso iniziale di formazione sia dei corsi annuali di aggiornamento previsti dal dm 13 agosto 2014, n. 140, nonché di requisiti morali ed etici; senza questi ultimi la nomina è nulla con gravi conseguenze per i condomini amministrati.
Allorché l’opponente a decreto ingiuntivo, pur avendo citato direttamente un terzo che intenda chiamare in causa, richieda al giudice nell’atto di opposizione, in via subordinata, l’autorizzazione di cui all’art. 269 c.p.c., rimane impedita la decadenza della chiamata, dovendosi peraltro intendere implicitamente autorizzata tale chiamata ove il giudice pronunci nel merito nei confronti del terzo.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, decidendo a seguito di un precedente annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, aveva confermato la decisione con cui l’imputato era stato condannato per il reato continuato previsto dagli artt. 609 bis e 609 quater c.p. perché, in distinte occasioni, nell’arco di un biennio, induceva a compiere e subire atti sessuali una ragazzina – dapprima infraquattordicenne e poi infrasedicenne – a lui affidata per ragioni di istruzione, la Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2020, n. 21166) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice “del rinvio” aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, in violazione dell’art. 627, co. 2, c.p.p., che pone quale unico requisito quella della rilevanza della prova, nella specie sussistente per tutte le prove richieste – ha diversamente ribadito che il giudice del rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, non è tenuto a riaprire l’istruttoria dibattimentale ogni volta che le parti ne facciano richiesta, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicché egli deve disporre l’assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall’art. 603 c.p.p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria, che non può consistere nella mera allegazione di certificazione medica attestante l’assunzione di farmaci idonei a influenzare l’esito del test. Il conducente di un veicolo ha inoltre l’onere di accertare la compatibilità dell’assunzione del farmaco avente una componente alcolica con la circolazione stradale, versando in colpa nel caso in cui si ponga alla guida in assenza delle necessarie condizioni di efficienza psico-fisica (Tribunale di Campobasso, sezione Penale, sentenza 15 novembre 2019, n. 621).
