Quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione. É quanto si legge nell’ordinanza n. 16205 della Cassazione del 29 luglio 2020.
Articoli
Le contestazioni avverso le delibere dell’assemblea del supercondominio, aventi ad oggetto vizi inerenti alle modalità con le quali è stata conferita la delega al rappresentante del singolo condominio, poiché attinenti al procedimento di formazione della volontà assembleare sono idonee a integrare vizi di annullabilità delle delibere che, in quanto tali, soggiacciono al termine d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. È quanto statuito dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8296 del 9.06.2020.
Di seguito l’articolo del Prof. Spoto, pubblicato su Il Corriere Giuridico n. 7/2020, Ipsoa, Milano.
La Corte di giustizia UE affronta la questione se il condominio, pur non essendo una persona fisica, possa essere considerato consumatore, quando stipula un contratto in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista e se la disciplina in tema di clausole abusive possa essere applicata ai contratti tra imprese e condominio.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale, aveva ridotto la pena, confermando nel resto la condanna per il reato di detenzione, a fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish, la Corte di Cassazione (sentenza 16 luglio 2020, n. 21157) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui erroneamente il giudice aveva ritenuto che da gr. 15,488 di principio attivo fossero ricavabili non 20 dosi singole ma 620 – ha diversamente affermato che il parametro da prendere in considerazione non è quello del quantitativo massimo detenibile, bensì quello della singola dose cedibile che, nell’ottica dell’autore del reato di cessione di sostanze stupefacenti, costituisce l’oggetto materiale della condotta, conseguendone, pertanto, che non è corretto porsi nell’ottica del detentore della sostanza, in quanto la norma incriminatrice (art. 73, TU Stupefacenti) si pone nell’ottica di colui che la cede, essendo chiaro che ad ogni singola dose può corrispondere una cessione a favore di uno o più acquirenti/cessionari.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 191/2020, promuove l’art. 275, comma 3, c.p.p., nella parte in cui prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 270-bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Con sentenza n. 16541 del 31 luglio 2020, la Cassazione ricorda che , quando tra due giudizi esiste rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, il secondo giudizio non deve di necessità essere sospeso, in attesa che nel primo si formi la cosa giudicata, ma può esserlo, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., solo se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione.
La scommessa è un contratto aleatorio postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio, o lo svantaggio, economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto. La sua causa è rappresentata dall’alea difettando la quale al momento della giocata si ha la nullità del contratto. È quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Nola del 4 luglio 2020.
Si configura in capo all’Italia la responsabilità extracontrattuale per il danno causato alla vittima di una violenza sessuale (reato intenzionale violento) residente in Italia, i cui autori, resisi latitanti, non le hanno versato la somma riconosciuta a seguito di sentenza di condanna quale risarcimento del danno. La Corte di Giustizia Ue, con la sentenza del 16 luglio 2020 causa C-129/19, rispondendo a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione, ha così bacchettato il Belpaese che non ha trasposto in tempo utile l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80, non self executing: il tardivo recepimento ha comportato la mancata istituzione di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti, che avrebbe fatto sorgere in prima istanza e in modo diretto una responsabilità risarcitoria dello Stato membro nei confronti di soggetti transfrontalieri e, in seconda istanza, un’analoga responsabilità nei confronti di soggetti non transfrontalieri (dunque, residenti), in via di estensione dell’effetto utile della direttiva stessa, per evitare una violazione del principio di uguaglianza/non discriminazione. Dalla decisione discende l’obbligo per gli Stati Ue di versare un indennizzo a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, anche a favore di chi risiede residenti nel territorio degli stessi Stati membri, indennizzo che non può essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze del reato per tali vittime: sarà “equo ed adeguato” se compensa, in misura appropriata, le sofferenze alle quali le vittime sono state esposte.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’incidente proposto a norma dell’art. 670, c.p.p., volto a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata da altro Tribunale, trasmettendo l’istanza, qualificata come domanda di rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis, c.p.p., alla Corte d’appello ritenuta competente in merito, la Corte di Cassazione (ordinanza 15 luglio 2020, n. 20988) – nel valutare la tesi difensiva, secondo cui la nullità assoluta della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, derivante dall’utilizzo del verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore relativo a un diverso procedimento, doveva essere rilevata in sede di incidente di esecuzione e portare alla declaratoria di non eseguibilità della sentenza ex art. 670, c.p.p., poiché il rimedio di cui all’art. 629-bis, c.p.p. attiene piuttosto alla conoscenza del procedimento avviato sulla base di una regolare citazione a giudizio anziché all’esistenza di un valido titolo – ha diversamente ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite due rilevanti questioni di diritto: 1) se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all’art. 629-bis c.p.p. allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudícium; 2) se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l’incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto a eliminare la irrevocabilità della sentenza viziata dall’indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l’incolpevole mancata conoscenza dell’accusa portata a giudizio.
Agisce in carenza di potere l’Ordine dei medici che sottopone a procedimento disciplinare e sanziona un proprio iscritto per atti compiuti da quest’ultimo non nell’esercizio della professione di medico, ma nell’esercizio di una funzione pubblica, compiendo atti non ricompresi fra quelli sottoposti al potere sanzionatorio dell’Ordine. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 28 luglio 2020, n. 16045.
