Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’incidente proposto a norma dell’art. 670, c.p.p., volto a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata da altro Tribunale, trasmettendo l’istanza, qualificata come domanda di rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis, c.p.p., alla Corte d’appello ritenuta competente in merito, la Corte di Cassazione (ordinanza 15 luglio 2020, n. 20988) – nel valutare la tesi difensiva, secondo cui la nullità assoluta della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, derivante dall’utilizzo del verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore relativo a un diverso procedimento, doveva essere rilevata in sede di incidente di esecuzione e portare alla declaratoria di non eseguibilità della sentenza ex art. 670, c.p.p., poiché il rimedio di cui all’art. 629-bis, c.p.p. attiene piuttosto alla conoscenza del procedimento avviato sulla base di una regolare citazione a giudizio anziché all’esistenza di un valido titolo – ha diversamente ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni Unite due rilevanti questioni di diritto: 1) se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all’art. 629-bis c.p.p. allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudícium; 2) se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l’incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto a eliminare la irrevocabilità della sentenza viziata dall’indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l’incolpevole mancata conoscenza dell’accusa portata a giudizio.
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