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La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere tale presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.
Nella pronuncia n. 20884/2020 in commento la Corte di cassazione, affrontando nuovamente il tema della accoglibilità della richiesta di riparazione del danno per ingiusta detenzione nei casi di dichiarazioni mendaci da parte dell’imputato, ha ribadito il principio consolidato e fatto proprio anche dal suo supremo consesso (id est Cass. pen. Sez. Un. n. 34559 del 15/10/2002), secondo cui il giudice di merito, per valutare se chi ha patito una detenzione ingiusta vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, la quale, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Il giudice della riparazione, infatti, deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione prognostica, non già se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato o concorso a ingenerare (in presenza di errore dell’autorità procedente) la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa-effetto. Altro principio di diritto ribadito dal Giudice della nomofilachia è quello secondo il quale in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell’ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente “fisiologica”.
In tema di reati contro il patrimonio, la circostanza del possesso delle chiavi dell’immobile da parte dell’assegnatario non è circostanza da sola idonea ad escludere la sussistenza del reato di invasione di terreni o edifici (art. 633, c.p.), per difetto della condizione di arbitrarietà dell’occupazione nel caso in cui la permanenza all’interno dell’alloggio avvenga in assenza di qualsiasi titolo legittimante (Cass. pen., sentenza 15 luglio 2020, n. 20940).
Il divieto generale di discriminazioni in base alla nazionalità non è applicabile ad una clausola, contenuta in un contratto concluso tra un produttore di dispositivi medici e una compagnia assicurativa, che limita territorialmente la copertura assicurativa della responsabilità civile in quanto una tale situazione non rientra, allo stato attuale del diritto dell’Unione, nel campo di applicazione di quest’ultimo. Il principio è stato affermato dalla Corte Ue riunita in Grande Sezione, con la sentenza dell’11 giugno 2020, nel caso TÜV Rheinland LGA Products e Allianz IARD (C-581/18): da ciò consegue che i giudici europei non possono pronunciarsi sulla eventuale sussistenza di una discriminazione in base alla nazionalità legittimità determinata dalla clausola – inserita in un contratto stipulato tra una compagnia di assicurazione e un produttore di protesi mammarie, a garanzia della propria responsabilità civile per la produzione di tali protesi – che ha limitato l’estensione geografica della copertura assicurativa ai soli danni verificatisi nella Francia metropolitana o nei dipartimenti e territori francesi d’oltremare.
Colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori”. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione sez. II, 28 luglio 2020, n. 16061.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva disposto la consegna all’Autorità giudiziaria ungherese di un nostro connazionale, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale, la Corte di Cassazione (sentenza 9 luglio 2020, n. 20571) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui l’ordinanza cautelare emessa dall’A.G. ungherese non era appellabile e, dunque, contraria principi fondamentali dell’ordinamento – ha in particolare ribadito che Il mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento nazionale non appellabile in ragione di alcune disposizioni della legislazione interna, non può essere eseguito dall’autorità giudiziaria dello stato richiesto della consegna (nella specie, l’Italia), in quanto ciò contrasta sia con i principi nazionali (art. 111, Cost.) che sovranazionali (artt. 5 e 6, CEDU), nonché con l’interpretazione della Decisione quadro del Consiglio, 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, per come interpretata dalla Corte di Giustizia UE.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 31 luglio 2020, ha rigettato una serie di censure volte, in maniera radicale, a rimuovere dall’ordinamento la fattispecie contemplata dall’art. 628, comma 2, c.p.
È consentito l’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non provochi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 28 luglio 2020, n. 16066.
Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione. A confermarlo è il Tribunale di Trento con sentenza n. 171 del 5 marzo 2020.
Pronunciandosi su un caso “bulgaro” in cui si discuteva della legittimità della doppia “condanna” inflitta ad un tifoso, sanzionato dapprima amministrativamente per aver posto in essere durante un incontro di calcio comportamenti turbativi della manifestazione sportiva e, successivamente, sanzionato penalmente per gli stessi fatti, la Corte europea dei diritti dell’uomo, all’unanimità, ha ritenuto violato l’articolo 4 del Protocollo n. 7 (diritto di non essere processato o punito due volte) della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso, come anticipato, era stato originato dal ricorso di un tifoso il quale si era lamentato di essere stato condannato due volte per lo stesso fatto, ossia di aver posto in essere una turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica durante una partita di calcio. La Corte EDU ha riscontrato che, mentre vi era stata una stretta connessione temporale tra il procedimento amministrativo ed il procedimento penale contro il ricorrente, non vi era stata una connessione sufficientemente stretta “nella sostanza” tra i due diversi procedimenti. La Corte di Strasburgo (sentenza 21 luglio 2020, n. 34503/10) ha quindi ritenuto che, data la mancanza di una connessione sufficientemente stretta “nella sostanza” tra il procedimento amministrativo e quello penale contro il ricorrente, egli era stato perseguito e punito due volte per lo stesso fatto, in violazione del principio del ne bis in idem.
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