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La forza maggiore si deve presentare come elemento assoluto, sì che lo sforzo dell’uomo risulti vano per superarlo. Deve trattarsi di un fatto invincibile, la cui natura è tale per cui l’ordinaria diligenza, i mezzi a propria solita disposizione non sono sufficienti a contrastarlo (Cassazione penale, sezione II, sentenza 15 luglio 2020, n. 20956).
Le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono adire i giudici italiani con un’azione di responsabilità contro gli organismi italiani che hanno classificato e certificato tale nave. Lo ha chiarito la Corte di Giustizia con la sentenza Rina (C-641/18) del 7 maggio 2020, precisando che, un ricorso per risarcimento danni, proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un’attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo, rientra nella nozione di “materia civile e commerciale” ai sensi dell’art. 1, par. 1, del Reg. Bruxelles I (reg. n. 44/2001) e, di conseguenza, qualora l’attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell’Unione. Inoltre, la Corte Ue ha affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale non osta all’esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da tale regolamento in una controversia relativa a un ricorso per risarcimento danni, qualora tale giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.
Secondo la Cassazione, ordinanza 27 luglio 2020, n. 15989, la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
In base all’ordinanza del 19 giugno 2020 n.18582 della sezione III della Cassazione penale, le SS.UU. sono chiamate a rispondere ai seguenti quesiti: se le specifiche modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame ovvero – in caso di ricorso immediato – del giudice che ha emesso la misura, costituiscono eccezione alle norme che regolano, in via generale, la presentazione dell’impugnazione, con la conseguenza che il relativo ricorso deve essere presentato esclusivamente nella Cancelleria dello stesso Tribunale, o comunque dello stesso organo giudiziario, che ha emesso l’atto oggetto di impugnazione, con esclusione, anche per la parte privata, di qualsiasi soluzione alternativa; se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, il ricorso per cassazione può essere presentato, ex art. 311, comma 3, c.p.p., dal difensore dell’interessato anche nella Cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace ubicato nel luogo ove questi si trovi nonché inviato a mezzo telegramma o con posta raccomandata alla Cancelleria che ha emesso il provvedimento o depositato davanti ad un agente consolare e se, ai fini della tempestività di detta presentazione, il ricorso debba ritenersi tempestivamente proposto solo in quanto esso sia quindi pervenuto entro i termini di cui all’art. 311, comma 1, c.p.p., anche alla Cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, per essere stato ivi inviato a cura della Cancelleria dell’Ufficio giudiziario o consolare ove era stato precedentemente depositato ovvero a seguito della sua trasmissione con gli altri mezzi indicati”.
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il GIP del tribunale, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse di due coniugi, avente ad oggetto l’ingiunzione a demolire emessa dal PM relativamente ad opere di cui era stata accertata irrevocabilmente l’abusività con sentenza della Corte d’appello, con condanna per il reato edilizio di cui all’art. 20, lett. c), I. 47 del 1985, la Corte di Cassazione (sentenza 15 luglio 2020, n. 20889) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il limite di cubatura, previsto in 750 mc. dalla normativa del c.d. secondo condono edilizio, previsto dalla l. 724/1994, non riguardava quella parte degli immobili adibiti ad usi diversi da quello residenziale, come nella specie – ha diversamente affermato che ai fini del perfezionamento del condono edilizio previsto dalla l. 23 dicembre 1994, n. 724, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma primo, è applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali.
Al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguente tenuto al pagamento del corrispettivo. Tale principio opera anche quando, come nel caso di specie, l’incarico di difesa è stato conferito da un avvocato a un collega in favore di un terzo soggetto, nonostante la procura congiunta. È quanto si desume dalla lettura dell’ordinanza n. 7037 del 22 marzo 2020 n. 7037 della Cassazione.
Nell’ambito del progetto di welfare attivo contenuto nel Regolamento per l’assistenza, Cassa Forense ha indetto quattro nuovi bandi per l’assegnazione di borse di studio per orfani, titolari di pensione di reversibilità o indiretta (bando n. 1/2020), in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (bando n. 2/2020), per l’assegnazione di contributi per famiglie numerose (bando n. 5/2020) e, infine, per famiglie monogenitoriali (bando n. 6/2020).
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, risponde del reato di abuso d’ufficio il pubblico ufficiale (nella specie, un istruttore della Polizia stradale) che, violando l’obbligo di imparzialità, omette di sanzionare, e, anzi, consente al titolare di un ristorante presso il quale si recava a pranzo durante il servizio, di occupare il suolo pubblico. Ed invero, tale condotta procura un vantaggio non solo al soggetto agente ma anche al titolare dell’esercizio pubblico, che, in tal modo, ha la possibilità di accogliere i clienti all’aperto senza autorizzazione, evitando di pagare i canoni di occupazione di suolo pubblico e comunque le sanzioni per l’abusiva occupazione (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 luglio 2020, n. 20306).
La Cassazione penale, con sentenza n. 21070 del 15 luglio 2020, ha ritenuto che il rifiuto alla consegna dell’imputato per esigenze processuali, qualora il reato sia stato commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, sia meramente facoltativo; mentre la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza fondanti la decisione sul mandato di arresto europeo sia di competenza del giudice straniero che ha emesso il provvedimento.
Il cambio di destinazione dell’area su cui insiste il terreno di proprietà del condominio non fa venir meno il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico e ad area verde dei terreni in oggetto, vincolo nascente dagli strumenti urbanistici in applicazione dell’art. 41 quinquies I. n. 1150 del 1942. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione del 30 luglio 2020, n. 16423.
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