La Suprema Corte, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16077, afferma che, nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita di un’automobile affetta da vizi, occorre considerare, ai fini della determinazione del prezzo da restituire all’acquirente, l’utilizzo del veicolo fatto da quest’ultimo, così che non si configuri una disparità di trattamento con riferimento all’aspetto fondamentale della reciprocità degli effetti restitutori e in modo tale da evitare una indebita locupletazione dell’acquirente.
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Il giudicato penale di condanna non impedisce al Giudice civile un nuovo accertamento in relazione a distinti titoli di responsabilità ascrivibili ad altri soggetti eventualmente concorrenti nella determinazione del sinistro, atteso che tale indagine non viene affatto ad incidere sull’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e sulla riconducibilità del reato alla condotta dell’imputato, bene potendo estendersi un siffatto accertamento anche al concorso di altre condotte illecite – riferite a soggetti non assoggettati a procedimento penale e comunque non intervenuti come parti nel procedimento penale – nella causazione dell’evento lesivo. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 25 maggio 2020, n. 17682.
Con la sentenza n. 23948 del 2020, le sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno dato risposta al quesito “se, ai fini della pronuncia della dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis c.p.p., integri di per sé presupposto idoneo l’intervenuta elezione da parte dell’indagato di domicilio presso il difensore di ufficio nominatogli o, laddove non lo sia, possa comunque diventarlo nel concorso di altri elementi indicativi con certezza della conoscenza del procedimento o della volontaria sottrazione alla predetta conoscenza del procedimento o di suoi atti”.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale a chi dia corso ad attività di ispezione e vigilanza sulle “opere d’arte” autostradali, destinate ad essere rappresentate all’ente da cui dipende la regolamentazione (e la tutela della sicurezza) dei trasporti: e ciò vale sia per il concessionario, sia per il privato a cui il concessionario ritenga di affidare il disbrigo delle predette incombenze (Cass. pen. sentenza 23 luglio 2020, n. 22053).
In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell’assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l’ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 17450/2020 della Cassazione civile.
È nulla la deliberazione assembleare, in relazione all’art. 70 disp. att. c.c., allorquando, per il caso di infrazioni al regolamento di condominio, rimette la comminatoria della sanzione, alla discrezionalità dell’assemblea, circa l’individuazione delle singole condotte violate e non a specifiche, e predeterminate, violazioni di disposizioni del regolamento condominiale, come esige la norma de qua. Parimenti, è altrettanto viziata da nullità la delibera assembleare che prevede in caso di recidiva la misura della sanzione eccedente l’importo massimo previsto dalla legge. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Trani n. 942/2020 emessa in data 15/06/2020.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 192/2020, avalla l’indirizzo assunto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui, nel caso in cui sia contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione, l’imputato, qualora ritenga che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione.
L’interessante sentenza della Cassazione penale n. 20844 del 15 luglio 2020, coglie l’occasione per tracciare nuovamente il perimetro di operatività del giudizio di cassazione avverso le ordinanze del Tribunale della Libertà, escludendo la possibilità di applicare, in luogo della più afflittiva misura della custodia cautelare in carcere, quella degli arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto elettronico accordando a tale presidio cautelare la funzione di contenere il pericolo di fuga del destinatario della misura.
Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad una donna per aver percosso e minacciato la propria figlia, la Corte di Cassazione (sentenza 23 luglio 2020, n. 22045) – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui, con particolare riferimento al reato di percosse, l’assenza di segni esteriori dello schiaffo rendeva ragione della mancanza di prova del reato in esame – ha diversamente affermato che deve escludersi il rilievo, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 581 c.p., di segni esteriori dello schiaffo assestato dall’imputata alla figlia, atteso che tale delitto deve ritenersi, comunque, provato, non solo sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e del padre, ma anche da eventuali riscontri documentali, come ad esempio, nel caso di specie, dal referto medico nel quale sia riportato che la vittima aveva riferito, nell’immediatezza dei fatti, al personale del Pronto Soccorso di essere stata colpita da uno schiaffo al volto dalla madre.
Pronunciandosi su un caso “albanese”, in cui si discuteva della correttezza e legittimità dell’attività posta in essere dall’autorità giudiziaria che aveva sospeso il procedimento penale avviato contro l’ex marito della denunciante, aggredita e sfigurata con l’acido mentre si trovava a passeggio in compagnia di alcuni colleghi, la Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 4 agosto 2020, n. 48756/14), pur ritenendo che lo Stato non potesse essere ritenuto responsabile dell’aggressione perché le autorità non erano a conoscenza di alcuna minaccia nei confronti della donna né della condotta violenta che in passato il suo ex marito, che ella sospettava vi fosse dietro l’aggressione, aveva tenuto nei confronti della vittima, ha tuttavia ritenuto all’unanimità violato l’art. 2 (diritto alla vita) della CEDU, sotto l’aspetto procedurale, in quanto l’indagine sull’aggressione, che costituiva un tipico atto di violenza di genere e avrebbe dovuto quindi spingere le autorità a reagire con particolare diligenza, non fosse riuscita ad identificare il tipo di sostanza lanciata contro la donna, né quest’ultima era stata tenuta informata sull’andamento dell’inchiesta, nonostante le sue ripetute istanze sullo stato delle indagini. La Corte non ha dunque potuto accettare che, in tali circostanze, la risposta delle autorità all’aggressione con l’acido fosse stata efficace.
